Cassazione Penale, Ordinanza n. 01483/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Palmi del 23 maggio 2024, pronunciata in esito ad applicazione della pena su richiesta delle parti. Un ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato per denunciare l'erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché non deduceva un errore manifesto, ma una censura aspecifica e non autosufficiente, non immediatamente ricavabile dal capo di imputazione e dalla motivazione. L'altro ricorso, proposto da diverso imputato, contestava la mancata applicazione di una pena sostitutiva; la Corte ha rilevato che la pena detentiva applicata ex art. 444 c.p.p. non consente l'applicazione della pena sostitutiva invocata, sicché anche tale motivo è stato ritenuto non consentito.
Norme richiamate
Nel rito dell'applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo per errore manifesto, ossia immediatamente riconoscibile e senza margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione.
La pena detentiva applicata con il patteggiamento è richiamata come contesto procedurale che non consente, nel caso esaminato, l'applicazione della pena sostitutiva richiesta.
La Corte afferma che la pena sostitutiva prevista da tale disposizione non è applicabile alla pena detentiva irrogata ex art. 444 c.p.p. nel caso concreto.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità nei casi in cui il ricorso sia proposto per motivi non consentiti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso sentenza di patteggiamento, la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè evidente, immediato e privo di margini di opinabilità.
- Non è ammissibile il ricorso che si limiti a dedurre in modo generico o non autosufficiente una violazione di legge non desumibile con immediatezza dal capo di imputazione e dalla motivazione della sentenza.
- La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva non può essere prospettata in cassazione se la pena detentiva è stata determinata all'esito del patteggiamento e la sostituzione non è compatibile con il regime applicato.
- Quando il ricorso è fondato su motivi non consentiti, la Corte può dichiararlo inammissibile senza formalità, con le conseguenti statuizioni economiche a carico del ricorrente.
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