Cassazione Penale, Sentenza n. 27314/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto su un autoveicolo e su un terreno, formalmente intestati alla coniuge dell'indagato, nell'ambito di un procedimento per partecipazione a un'associazione a delinquere transnazionale finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e per alcuni reati-fine. Il Tribunale di Palermo, in sede di rinvio, ha rigettato il riesame avverso il decreto del GIP. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) motivazione apparente del decreto di sequestro, anche per asserita preclusione derivante dall'annullamento del precedente provvedimento; 2) motivazione apparente sul fumus del reato associativo e sulla partecipazione dell'indagato, con richiamo ai soli reati-fine; 3) violazione del principio di ragionevolezza temporale della confisca, perché i beni sarebbero stati acquistati prima dell'inizio della condotta associativa contestata, oltre che senza considerare il finanziamento rateale dell'auto; 4) motivazione apparente sul periculum in mora, per mancata esplicitazione delle ragioni dell'anticipazione dell'effetto ablativo, soprattutto in presenza di un bene fungibile. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili o manifestamente infondati gli altri, osservando che il precedente annullamento riguardava solo un vizio motivazionale sul periculum, senza formare giudicato cautelare; che il provvedimento impugnato conteneva una motivazione autonoma e non apparente sia sul fumus sia sul periculum; che il ricorso pretendeva un sindacato sul merito della motivazione, non consentito in materia di sequestro preventivo; e che il criterio di ragionevolezza temporale non richiede perfetta coincidenza cronologica tra reato e acquisto del bene, essendo sufficiente che il bene non sia ictu oculi estraneo al reato e risulti coerente una sproporzione reddituale. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'indagato contro l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un'autovettura e di un terreno. Ha ritenuto che l'annullamento del precedente sequestro per difetto di motivazione sul periculum non impedisse la reiterazione della misura, perché non si era formato alcun giudicato cautelare sul punto. Ha inoltre escluso che la motivazione del nuovo decreto fosse apparente, valorizzando gli accertamenti indiziari sul sodalizio criminale, sulla partecipazione dell'indagato e sulla sproporzione patrimoniale. Quanto al profilo temporale, ha ribadito che la confisca non richiede una coincidenza meccanica tra data del reato e data di acquisto del bene, purché il collegamento sia ragionevolmente apprezzabile. L'esito finale è stato il rigetto con condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
La censura di violazione è stata evocata dal ricorrente per lamentare motivazione apparente; la Corte ha chiarito che, in materia cautelare reale, rileva solo l'assenza o apparenza radicale della motivazione, non la mera insufficiente persuasività.
Norma richiamata come base del sequestro preventivo; la Corte ha confermato che il provvedimento è legittimo quando sia sorretto da fumus delicti e periculum in mora adeguatamente motivati.
Norma richiamata in relazione al riesame del sequestro preventivo; la Corte ha ribadito i limiti del controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare reale.
È stato affermato che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è consentito solo per violazione di legge, includendo soltanto motivazione mancante o meramente apparente.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
È stata richiamata per le doglianze sulla violazione di legge sostanziale e processuale; la Corte ha osservato che non può essere veicolata come violazione di legge una critica alla scarsa persuasività della motivazione.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
È stata richiamata per la dedotta violazione di regole processuali; la Corte ha ritenuto non fondato il motivo relativo alla preclusione da precedente annullamento.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte ha ricordato che l'illogicità o contraddittorietà manifesta della motivazione è denunciabile solo con il relativo motivo, non come violazione di legge nel ricorso contro sequestro preventivo.
Norma posta a fondamento della confisca di beni ritenuti sproporzionati e riconducibili ragionevolmente all'attività illecita; la Corte ne ha valorizzato la finalità anticipatoria e patrimoniale.
artt. 61-bis cod. pen. e 291-quater, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 43 del 1973
Sono le disposizioni relative all'associazione a delinquere transnazionale finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, reato oggetto del fumus del sequestro.
art. 301, comma 5-bis, d.P.R. n. 43 del 1973
È richiamato come base normativa del sequestro finalizzato alla confisca nell'ambito dei reati di contrabbando contestati.
È stata applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge e per vizi della motivazione che la rendano del tutto mancante o meramente apparente; non è consentita una critica meramente valutativa alla persuasività dell'ordinanza.
- L'annullamento di un precedente sequestro per un vizio formale o per difetto di motivazione su un solo presupposto cautelare non impedisce la reiterazione della misura, quando non vi sia stata una precedente valutazione effettiva di merito sul medesimo presupposto; in tal caso non si forma giudicato cautelare preclusivo.
- Il giudicato cautelare ha portata più ristretta della cosa giudicata e copre solo le questioni effettivamente dedotte e decise; la sua operatività non può essere invocata se il precedente arresto si è limitato a rilevare un difetto formale senza apprezzamento del materiale indiziario.
- Per il sequestro preventivo non è necessario che il fumus delicti raggiunga la soglia di gravità indiziaria richiesta per le misure cautelari personali: è sufficiente un quadro concreto e persuasivo di elementi fattuali che renda plausibile il reato.
- La confisca dei beni può essere disposta anche rispetto a beni acquistati prima o dopo la commissione del reato, purché sia ragionevole il collegamento tra accumulazione illecita e patrimonio aggredito; non è richiesta una perfetta sovrapposizione cronologica tra illecito e acquisto.
- Il criterio di ragionevolezza temporale esclude solo i beni che risultino ictu oculi estranei al reato perché acquisiti in un periodo eccessivamente antecedente, mentre resta decisivo il complessivo giudizio di sproporzione patrimoniale e di collegamento economico con l'attività criminosa.
- Quando il provvedimento cautelare reale è sorretto da motivazione autonoma sulla riferibilità del bene all'indagato, sulla sproporzione patrimoniale e sul rischio di dispersione del bene, il periculum in mora risulta adeguatamente motivato anche in funzione anticipatoria della futura confisca.
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