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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45535/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di indebita compensazione (capo 30) contestato a PATTI in qualità di amministratore di fatto della METEK s.r.l. Deduce: 1) incompetenza dell'A.G. napoletana e errata valutazione della connessione con precedenti titoli cautelari; 2) omessa e contraddittoria motivazione del Tribunale, che pur valorizzando il contesto associativo emerso nella precedente ordinanza non ha esaminato le doglianze difensive depositate in sede di riesame; 3) vizio di motivazione circa la valutazione delle fonti di prova e dell'univocità degli indizi; 4) mancato apprezzamento delle intercettazioni e della documentazione che proverebbero l'inganno subito dal PATTI; 5) censura sulla qualificazione giuridica della condotta, rilevando che l'eventuale violazione avrebbe richiesto adempimenti formali ex art. 38-bis DPR 633/1972 e potendo configurare al più una tentata truffa ai danni dello Stato.

La decisione

La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia il procedimento al Tribunale di Napoli per nuovo esame. Nel dispositivo la Corte osserva che: il primo motivo (eccezione di incompetenza) è infondato, poiché la connessione tra reati era fondata; il secondo motivo, relativo al mancato esame delle doglianze difensive e alla contraddittorietà motivazionale del Tribunale (che da un lato ha fatto dipendere la valutazione della responsabilità di PATTI dal contesto associativo ed, al contempo, ha rifiutato di riesaminare le censure su quel medesimo contesto), è fondato ed assorbente. Per tali ragioni la sentenza impugnata viene annullata con rinvio. Non è disposta la rimessione in libertà immediata; la Cancelleria curerà gli adempimenti di comunicazione previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale titolo del riesame richiesto dal ricorrente; la vicenda era stata adita con richiesta di riesame ex art. 309

  • art. 16 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale sulla sussistenza di una connessione tra i reati ai sensi dell'art. 16, che giustificava l'aggregazione del fatto contestato nel più ampio contesto associativo

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma applicata dal G.i.p. e richiamata dal Tribunale nella prima ordinanza per giustificare la misura cautelare in ragione della connessione tra i reati

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamata nella censura difensiva: la difesa sosteneva che la contestata compensazione richiedeva specifici passaggi formali di registrazione ai sensi dell'art. 38-bis, con conseguente diversa qualificazione della condotta (al più tentata truffa fiscale)

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nel dispositivo: la Cancelleria è incaricata degli adempimenti comunicativi previsti dal citato articolo a seguito dell'annullamento

Massime di principio

  • La mera mancata impugnazione di una precedente ordinanza cautelare non costituisce giudicato definitivo che precluda la rivalutazione degli elementi indiziari: il giudice di riesame deve comunque confrontarsi con le doglianze difensive se queste sono rilevanti per il nuovo provvedimento.
  • Non è coerente motivare una decisione facendo sistematicamente riferimento a un contesto processuale (es. associazione) e, nello stesso tempo, rifiutarsi di esaminare le censure che mettono in discussione proprio quel contesto: l'omessa valutazione delle argomentazioni difensive può rendere l'atto impugnabile per vizio di motivazione.
  • La configurazione della competenza territoriale e la ricorrenza di connessione tra reati devono essere fondate e motivate, ma una valutazione positiva della connessione in sé non impedisce al giudice di riesame di esaminare le censure sollevate dalla difesa relative allo stesso quadro indiziario.
  • Quando la difesa produce documenti o intercettazioni che potrebbero incidere sulla valutazione della gravità indiziaria (es. dichiarazioni che indicano un inganno subito dall'imputato), il giudice è tenuto a motivare in modo adeguato il non accoglimento di tali elementi, pena l'annullamento per carenza motivazionale.
  • Le questioni relative alla qualificazione giuridica della condotta (es. necessità di adempimenti formali fiscali) devono essere valutate concretamente: argomentazioni fondate su norme tecniche come l'art. 38-bis DPR 633/1972 possono essere rilevanti per la determinazione della natura del reato e vanno adeguatamente considerate.

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