Cassazione Penale, Sentenza n. 37644/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in Cassazione è proposto avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Bari che, in accoglimento dell'appello cautelare del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 310 c.p.p., ha disposto la custodia cautelare in carcere per fatti avvenuti il 09/03/2020 presso la casa circondariale di Foggia. Al Lavella è contestata la partecipazione, in concorso con altri detenuti, alla rivolta carceraria sfociata nella distruzione di inferriate, incendio e fuga di massa (ipotesi di reato riconducibile all'art. 419 c.p.). In Cassazione il difensore ha proposto due censure: (1) insufficienza e illogicità della motivazione in relazione alla gravità indiziaria e alla ricostruzione della responsabilità personale dell'imputato (sostenendo che Lavella era assegnato in una sezione distante e quindi non poteva aver commesso le condotte contestate, con rilievo sulla corretta interpretazione dell'art. 110 c.p. in tema di concorso); (2) violazione dei requisiti per la misura cautelare sotto il profilo dell'attualità, concretezza e proporzionalità delle esigenze cautelari, invocando la straordinarietà del contesto pandemico (proteste carcerarie correlate alle restrizioni anti-Covid) come elemento che escluderebbe il pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate o generiche le censure, sottolineando che il Tribunale del riesame aveva fornito motivazione adeguata e non illogica circa la gravità indiziaria, fondandola su atti di polizia giudiziaria che attribuivano al Lavella un ruolo attivo nello scardinamento della porta della postazione di vigilanza. Quanto all'esigenza cautelare di pericolo di reiterazione, la Corte ha confermato che il Tribunale ha valutato correttamente attualità e concretezza del rischio, considerando la personalità dell'indagato (pregiudizi per reati gravi, assenza di segnali di ravvedimento) e ha adeguatamente affrontato l'eccezionalità del contesto pandemico, ritenendo che l'emergenza abbia semplicemente posto in luce impulsi criminosi preesistenti. Conseguentemente il provvedimento di custodia cautelare rimane valido. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma penale relativa al delitto derivante da sommosse o devastazioni; la Corte dà rilievo alla configurazione del reato per i fatti di rivolta carceraria di cui all'atto di accusa
Principio del concorso di persone nel reato; la Corte accetta la valutazione del giudice di merito circa la partecipazione in concorso del ricorrente sulla base degli elementi di polizia giudiziaria
Facoltà del Pubblico ministero di proporre appello avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari; in base a tale rimedio il Tribunale del riesame ha adottato la misura cautelare
Criteri per la verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ricorda che il sindacato in Cassazione è limitato a vizi di legge o carenza/manifesta illogicità della motivazione
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
Prescrive il requisito del pericolo di reiterazione per l'applicazione di misure cautelari; la Corte conferma che il giudice deve valutare attualità e concretezza del rischio sulla base di elementi non meramente congetturali
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.
Motivazioni formali per i mezzi di ricorso in Cassazione (violazione di norme o difetto di motivazione); le censure in tal senso sono state ritenute generiche o volto a rivedere valutazioni di merito
art. 173 disposizioni attuative c.p.p.
Limiti di sintesi nella esposizione dei motivi di ricorso; richiamato in relazione alla rappresentazione sintetica delle censure
Adempimenti di cancelleria a conclusione del procedimento; indicato per le formalità successive alla decisione
sentenza Corte Cost. n. 186/2000
Principio citato sul tema della condanna alla Cassa delle ammende: la Corte di Cassazione applica la sanzione accessoria (versamento) in assenza di elementi che escludano la responsabilità del ricorrente per la causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato: non può riesaminare i fatti né sostituirsi al giudice di merito se la motivazione è logica, coerente e riferita ad elementi probatori concreti
- Per l'applicazione di misure cautelari basate sul pericolo di reiterazione è necessario dimostrare attualità e concretezza: non bastano rilievi generici o contestualizzazioni storico-eccezionali prive di elementi concreti
- Il contesto straordinario (es. proteste legate alla pandemia) non esonera automaticamente dalla responsabilità: il giudice deve considerare se gli eventi hanno semplicemente fatto emergere propensioni delinquenziali preesistenti
- Le censure che chiedono una diversa valutazione delle prove sono in genere inammissibili in Cassazione se si limitano a chiedere una rivalutazione del merito senza evidenziare vizi di diritto o carenza manifesta della motivazione
- La prova della responsabilità in reati collettivi (concorso) può fondarsi su elementi di polizia giudiziaria che ricostruiscono ruoli e condotte anche se i soggetti erano in diverse sezioni, purché la motivazione spieghi il nesso causale e i ruoli attribuiti
- Nel giudizio cautelare il profilo personale dell'indagato (pregiudizi, condotte pregresse, assenza di segni di ravvedimento) è rilevante per valutare il pericolo di reiterazione e la proporzionalità della misura
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