Cassazione Civile, Ordinanza n. 24000/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
I proprietari di un terreno sito nel territorio di Altamura hanno proposto opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione relativa a un'opera pubblica stradale. Dopo la notifica del decreto di esproprio e della determinazione dell'indennità definitiva, essi hanno introdotto il giudizio con atto di citazione notificato entro 30 giorni, anziché con ricorso, come previsto dal rito sommario di cognizione richiamato dall'art. 29 del d.lgs. 150/2011. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'opposizione ritenendo decisivo il mancato deposito/iscrizione a ruolo nel termine decadenziale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme processuali sul mutamento del rito e sulla tempestività dell'opposizione, sostenendo che la notificazione della citazione entro il termine di 30 giorni fosse sufficiente a salvare gli effetti sostanziali e processuali della domanda; con il secondo motivo hanno censurato il mancato esame del merito delle contestazioni sulla stima, assumendo la violazione dell'art. 54 d.P.R. 327/2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, richiamando il principio di fungibilità tra riti elaborato dalle Sezioni Unite: nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. 150/2011, se la domanda è proposta con forma diversa da quella prevista (qui, citazione anziché ricorso), ciò che rileva ai fini della tempestività è la notificazione dell'atto introduttivo entro il termine di decadenza; l'eventuale errore sul rito non travolge la domanda se gli effetti sostanziali e processuali sono stati prodotti nel rispetto del rito concretamente seguito. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il merito della stima non era stato esaminato dalla Corte d'appello, essendo la decisione di appello fondata su una pregiudiziale in rito. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 54 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
l'opposizione alla stima va proposta entro 30 giorni dalla comunicazione/notifica rilevante ed è disciplinata dall'art. 29 del d.lgs. 150/2011
art. 29 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
l'opposizione alla stima è soggetta al rito sommario di cognizione; la competenza è della Corte d'appello nel cui distretto si trova il bene; il termine di 30 giorni è perentorio a pena di inammissibilità
art. 4 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
quando la controversia è promossa con forma diversa da quella prevista, il giudice dispone il mutamento del rito; gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, con salvezza delle decadenze e preclusioni maturate secondo quel rito
richiamato come modello processuale del rito sommario di cognizione applicabile all'opposizione alla stima
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
indicati dai ricorrenti come parametri dei motivi di ricorso per cassazione
normativa di semplificazione e riduzione del formalismo processuale; le sue regole sul mutamento del rito operano secondo il rito concretamente adottato
citato solo per distinguere un diverso regime processuale, non applicabile alla fattispecie
Massime di principio
- Nei procedimenti soggetti al d.lgs. 150/2011, l'errore nella scelta tra citazione e ricorso non determina di per sé l'inammissibilità della domanda se l'atto introduttivo, nella forma concretamente adottata, è stato notificato tempestivamente entro il termine decadenziale.
- L'art. 4 del d.lgs. 150/2011 realizza una sanatoria piena dell'atto introduttivo difforme dal modello legale, con effetti sostanziali e processuali ancorati alla forma effettivamente utilizzata fino al mutamento del rito, senza retroazioni pregiudizievoli.
- Ai fini della litispendenza e della tempestività, occorre avere riguardo alla forma concreta dell'atto introduttivo e non alla forma che avrebbe dovuto avere secondo il rito corretto.
- Nel giudizio di legittimità non possono essere esaminate questioni di merito non trattate dal giudice di appello perché assorbite da una decisione pregiudiziale in rito; tali questioni vanno eventualmente riproposte dinanzi al giudice di rinvio.
- L'opposizione alla stima in materia espropriativa va valutata secondo un criterio sostanzialistico, coerente con la finalità di evitare che il formalismo processuale impedisca l'accesso al merito della controversia.
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