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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26920/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento, in via definitiva, di un avviso di accertamento sintetico emesso nei suoi confronti dall'Amministrazione finanziaria sulla base del possesso di diverse autovetture e lamentava di avere subito danni morali e materiali per effetto di quella pretesa impositiva. Chiedeva quindi il risarcimento ex art. 96 c.p.c. davanti al giudice tributario. I giudici di merito avevano dichiarato inammissibile la domanda, ritenendo che la tutela per responsabilità aggravata non potesse essere azionata in un giudizio autonomo e che dovesse essere proposta solo nel processo in cui era stata dedotta la pretesa principale. Con il ricorso per cassazione il contribuente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 96 c.p.c. e 39 d.P.R. n. 636/1972, sostenendo che il giudizio presupposto era stato instaurato quando era ancora vigente il previgente regime del processo tributario, il quale escludeva l'applicazione degli artt. 90 ss. c.p.c., e che pertanto egli non aveva potuto proporre allora la domanda risarcitoria; da ciò derivava la possibilità di farla valere in un giudizio autonomo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla stessa CTR Calabria, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che, pur essendo l'art. 96 c.p.c. applicabile al processo tributario e pur dovendo la domanda di regola essere proposta nel giudizio presupposto, essa può essere proposta autonomamente quando esista un'impossibilità di fatto o di diritto di formularla in quel giudizio. Nel caso concreto, poiché i gradi di merito del giudizio tributario presupposto si erano esauriti prima dell'insediamento delle commissioni tributarie ai sensi del d.lgs. n. 546/1992 e del d.m. 26.4.1996, il contribuente non aveva potuto inserire lì la domanda ex art. 96 c.p.c.; la CTR avrebbe quindi dovuto esaminarla nel merito anziché dichiararla inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 96 c.p.c.

    disciplina la responsabilità processuale aggravata; è applicabile al processo tributario per rinvio del d.lgs. n. 546/1992; regola in via speciale la domanda di risarcimento per lite temeraria e, di regola, richiede che sia proposta nel giudizio presupposto, salvo impossibilità di fatto o di diritto.

  • art. 39 d.P.R. n. 636/1972

    nel previgente processo tributario escludeva l'applicazione degli artt. 90-97 c.p.c.; tale dato è decisivo per valutare la possibilità di proporre la domanda risarcitoria nel giudizio presupposto.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    prevede l'applicazione, nel processo tributario, delle norme del codice di procedura civile compatibili e non espressamente derogate dal decreto.

  • art. 80, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    stabilisce l'efficacia temporale del decreto e il regime transitorio delle controversie pendenti.

  • d.m. 26.4.1996

    individua la data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, rilevante per stabilire se fosse materialmente possibile proporre la domanda nel giudizio presupposto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • artt. 90 ss. c.p.c.

    nel previgente sistema erano esclusi dal processo tributario; il ricorrente richiama tale esclusione per sostenere l'impossibilità di proporre la domanda ex art. 96 c.p.c. nel giudizio originario.

  • art. 345, comma 1, c.p.c.

    richiamato per escludere che la domanda ex art. 96 c.p.c. sia soggetta alle ordinarie preclusioni dell'appello, ove proposta con riferimento a condotte del grado di gravame.

Massime di principio

  • La domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. è, in linea di principio, proponibile nel processo in cui si assume verificata la lite temeraria, poiché essa è strettamente connessa al giudizio presupposto e il giudice che decide il merito è normalmente il più idoneo a valutare la temerarietà della condotta processuale.
  • Nel processo tributario l'art. 96 c.p.c. trova applicazione per effetto del rinvio generale contenuto nell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, e costituisce disciplina speciale rispetto all'art. 2043 c.c., senza concorso tra le due forme di responsabilità.
  • La domanda ex art. 96 c.p.c. non è, di regola, una domanda autonoma, ma un rimedio endoprocessuale da far valere nel giudizio presupposto; tuttavia, se per ragioni di fatto o di diritto non era possibile formularla in quel processo, è ammissibile un autonomo giudizio risarcitorio.
  • Nel regime transitorio del processo tributario, la sopravvenuta applicabilità delle norme processuali può rendere impossibile proporre in precedenza la domanda di lite temeraria; in tale ipotesi il giudice non può dichiarare inammissibile la domanda solo perché introdotta autonomamente, dovendo invece verificarne il merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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