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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07994/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IRPEF e accessori per gli anni 2004 e 2005, deducendo che gli avvisi di accertamento presupposti non le erano stati notificati validamente. In primo grado il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché gli atti impositivi sono stati ritenuti regolarmente notificati; in appello la decisione è stata confermata. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: (1) violazione dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 60 d.P.R. 600/1973, per avere la CTR ritenuto valida la notificazione pur in assenza degli adempimenti richiesti quando il destinatario è irreperibile; (2) omesso esame della censura relativa alla mancata ricerca, da parte dell'ufficiale notificatore, di persone idonee alla consegna e di informazioni sul trasferimento del contribuente. La difesa della ricorrente sosteneva che la relata non desse conto di ricerche sufficienti né delle ragioni dell'irreperibilità, con conseguente invalidità della notificazione degli avvisi prodromici e quindi della cartella.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR non avesse applicato correttamente la disciplina della notificazione degli atti tributari a destinatario irreperibile. Ha ribadito che l'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 si applica solo quando, dopo le ricerche del messo notificatore nel comune del domicilio fiscale, non sia possibile reperire l'effettiva abitazione, ufficio o azienda del contribuente; la notificazione ex art. 60 richiede che tali ricerche risultino attestate nella relata. Poiché la CTR si era limitata a valorizzare l'affissione all'albo comunale senza verificare la previa attività di ricerca e la sua attestazione, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come vizio di violazione di legge per censurare l'erronea applicazione della disciplina sulla notificazione degli atti tributari.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare l'omesso esame della doglianza sulle ricerche del notificatore e sul trasferimento del contribuente.

  • art. 140 c.p.c.

    La Corte lo richiama come disciplina generale applicabile solo in quanto compatibile e non integralmente sostitutiva della disciplina speciale tributaria.

  • art. 139 c.p.c.

    È richiamato quale disposizione sulle ricerche e sulle modalità ordinarie della notificazione, applicabile nei limiti del rinvio operato dall'art. 60 d.P.R. 600/1973.

  • art. 143 c.p.c.

    È indicato come espressamente escluso dalla disciplina speciale dell'art. 60 d.P.R. 600/1973.

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973

    La notificazione mediante deposito in casa comunale e affissione all'albo del comune è valida solo se, dopo le ricerche nel comune del domicilio fiscale, non sia stato possibile reperire l'effettiva abitazione, ufficio o azienda del contribuente; tali ricerche devono risultare attestate nella relata.

  • art. 60, comma 1, lett. f), d.P.R. 600/1973

    È richiamato per evidenziare che la disciplina speciale esclude l'applicazione dell'art. 143 c.p.c.

Massime di principio

  • La notificazione degli avvisi di accertamento ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 è valida solo se il notificatore abbia previamente svolto le ricerche necessarie nel comune del domicilio fiscale e ne abbia dato attestazione nella relata.
  • L'affissione dell'avviso di deposito all'albo del comune non basta, da sola, a dimostrare la regolarità della notificazione: occorre verificare la concreta impossibilità di reperire l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente.
  • La disciplina speciale tributaria sulla notificazione prevale sulla disciplina generale dell'art. 140 c.p.c. nei punti in cui la deroghi espressamente, mentre trova applicazione solo per gli aspetti non regolati dalla norma speciale.
  • Quando la CTR omette di verificare se le ricerche del notificatore siano state eseguite e attestate, la decisione è viziata per violazione della disciplina sulla notificazione degli atti impositivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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