Sentenza del 18/12/2015 n. 25476 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione relativa a una cartella per imposte non versate e interessi, dovuti sui redditi dichiarati per l’anno 2000. La C.T.R. della Sardegna aveva dichiarato inammissibile l’appello perché spedito in busta chiusa anziché con plico senza busta, come previsto dall’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. L’Agenzia ha proposto due motivi: ha dedotto che la costituzione del contribuente senza contestazioni sanava il vizio, ai sensi dell’art. 156 c.p.c.; in subordine, ha sostenuto che l’invio in busta chiusa comportasse una nullità sanabile mediante rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo assorbito il secondo. Ha stabilito che l’invio in busta chiusa è una mera irregolarità, priva di conseguenze processuali, quando il destinatario si costituisce senza contestare il contenuto della busta o la sua riferibilità alla parte. Ha quindi cassato la sentenza della C.T.R. della Sardegna e rinviato la causa a un’altra sezione della stessa Commissione, anche per le spese del giudizio di cassazione. La decisione è stata adottata il 28 ottobre 2015 e depositata il 18 dicembre 2015.
Norme richiamate
Art. 20, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario, la spedizione del ricorso o dell'atto d'appello a mezzo posta in busta chiusa, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all'atto in esso racchiuso anzichè in plico senza busta come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati
La spedizione dell’atto in busta chiusa, anziché in plico senza busta, non determina di per sé l’inammissibilità dell’impugnazione: se il destinatario si costituisce e non contesta contenuto e provenienza dell’atto, il difetto è una mera irregolarità.
Nel caso deciso, la costituzione della controparte senza contestazioni ha rilevato nel senso che l’irregolarità della spedizione non ha prodotto conseguenze processuali. La Corte ha accolto il motivo dell’Agenzia fondato su tale disposizione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la spedizione postale dell’impugnazione in busta chiusa invece che in plico senza busta non comporta automaticamente l’inammissibilità: se il destinatario si costituisce senza contestare il contenuto o la riferibilità dell’atto, il difetto è una mera irregolarità.
- Se il contenuto della busta o la sua riferibilità alla parte vengono contestati, spetta a chi ha spedito l’atto dimostrare che la contestazione è infondata.
- La decisione non stabilisce l’esito nel merito della controversia tributaria: la causa è stata rinviata alla C.T.R. per la prosecuzione del giudizio.
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