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Sentenza

Sentenza del 02/04/2015 n. 6708 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Consorzio contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 288/01/11, depositata il 30 giugno 2011, che aveva respinto il suo appello e confermato l’accoglimento del ricorso di F.P. contro la cartella n. --- per 121,60 euro, relativi a contributi di bonifica per gli anni 2003 e 2004. La CTR aveva ritenuto la cartella insufficientemente motivata e non provato il vantaggio specifico e diretto arrecato all’immobile dalle opere consortili. Con sette motivi, il Consorzio denunciava, tra l’altro, contraddittorietà della motivazione, ultrapetizione e violazione delle regole sull’onere della prova, sostenendo che l’immobile era inserito nel perimetro di contribuenza e che la misura dei contributi era stata determinata dalla Regione.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo: la contestazione secondo cui il Consorzio non avrebbe censurato in appello la carenza di motivazione riguardava un errore percettivo della CTR, da far valere con revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. Il primo motivo è indicato in motivazione come infondato, ma nel dispositivo è dichiarato inammissibile. Ha accolto il terzo motivo: la CTR aveva posto erroneamente sul Consorzio l’onere di provare il vantaggio specifico, nonostante l’inserimento dell’immobile nel perimetro di contribuenza, la delibera regionale sulla misura degli oneri e l’assenza di una specifica allegazione contraria del contribuente. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio a un’altra sezione della CTR della Calabria, che dovrà applicare i principi indicati e regolare le spese di ogni fase e grado.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione non sussiste quando le due ragioni della decisione — insufficienza della motivazione della cartella e mancanza di prova del vantaggio — non sono logicamente incompatibili.

  • Art. 156 c.p.c.

    Il difetto di motivazione non può esser sanato ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo perchè l'atto ha la funzione di garantire una difesa certa anche con riferimento alla delimitazione del thema decidendum.

    La carenza di motivazione dell’atto impositivo non è sanata dal fatto che il contribuente abbia comunque potuto difendersi nel merito: la motivazione serve anche a delimitare con certezza l’oggetto della controversia.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare un errore percettivo della CTR sull’esistenza di una specifica doglianza in appello; per tale errore è necessario il rimedio revocatorio.

  • Art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è il rimedio appropriato quando la contestazione riguarda l’erronea percezione, da parte del giudice, del contenuto degli atti processuali.

  • Art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'accertamento in parola, quindi, impinge nel vizio revocatorio e lo stesso avrebbe dovuto essere impugnato con lo specifico mezzo ex art. 395 c.p.c., n. 4.

    L’errore percettivo del giudice circa il contenuto degli atti di causa deve essere fatto valere con la revocazione per errore di fatto, non con il ricorso per cassazione formulato come violazione dell’art. 112 c.p.c.

  • Art. 860 c.c.

    la giurisprudenza di questa Corte si è come noto consolidata nel senso dell'assoggettamento al contributo dei terreni che sono inseriti nel Perimetro di contribuenza e nel Piano di classifica; e, ciò, in forza delle presunzioni di cui all'art. 860 c.c. e al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10;

    L’inserimento del terreno nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica fonda una presunzione di assoggettamento al contributo, che può essere superata mediante fatti specifici dedotti dal contribuente circa l’assenza di vantaggio dalle opere consortili.

  • Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10

    la giurisprudenza di questa Corte si è come noto consolidata nel senso dell'assoggettamento al contributo dei terreni che sono inseriti nel Perimetro di contribuenza e nel Piano di classifica; e, ciò, in forza delle presunzioni di cui all'art. 860 c.c. e al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10;

    La norma concorre a fondare la presunzione di assoggettamento al contributo per i terreni inseriti nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, salva la possibilità di allegare fatti specifici che escludano il vantaggio.

  • Art. 2697 c.c.

    a meno che il contribuente non alleghi fatti specifici da quali far conseguire che, nella concreta fattispecie, nessun vantaggio i terreni ricevano dalle opere consortili, con ciò permettendo al Consorzio l'esercizio del diritto difensivo e quindi di provare che i fatti dedotti sono inesistenti.

    Una volta accertato l’inserimento del terreno nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, spetta al contribuente allegare fatti specifici che escludano il vantaggio; così facendo, consente al Consorzio di provare che tali fatti sono inesistenti.

Massime di principio

  • Per i contributi consortili, l’inserimento dell’immobile nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica fonda una presunzione di assoggettamento al contributo e di vantaggio dalle opere; non è sufficiente una contestazione generica.
  • Il contribuente che sostiene di non aver ricevuto alcun vantaggio deve allegare fatti specifici relativi alla propria situazione. Solo dopo tale allegazione il Consorzio è chiamato a confutarli e a dimostrare che il vantaggio sussiste.
  • La carenza di motivazione della cartella è un vizio autonomo: la possibilità di difendersi nel merito non la sana, perché la motivazione deve permettere anche di individuare con certezza le ragioni e i confini della pretesa.
  • Se il giudice attribuisce agli atti processuali un contenuto che non hanno, la contestazione di tale errore percettivo va proposta con la revocazione per errore di fatto, quando ne ricorrono i presupposti, e non semplicemente come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

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