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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21654/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte dell’amministrazione, della parte residua di un contributo pubblico riconosciuto per i danni subiti da immobili di proprietà del ricorrente a seguito dell’alluvione del gennaio 2003. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per ottenere il saldo del contributo; la Corte d’appello ha confermato il rigetto della pretesa ritenendo che le ordinanze emergenziali e commissariali avessero attribuito al commissario un potere discrezionale di determinazione dell’ammontare del beneficio entro i limiti delle risorse disponibili, senza far sorgere un diritto soggettivo perfetto al saldo. Con il ricorso per cassazione il beneficiario ha dedotto, in primo luogo, la violazione delle norme ermeneutiche degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. nell’interpretazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell’ordinanza commissariale, sostenendo che tali atti avessero già riconosciuto il diritto al contributo fino al limite massimo di euro 30.000 e non solo un acconto del 35%. In secondo luogo ha lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo, individuato nell’allegato 1 dell’ordinanza commissariale n. 17/2004, che secondo il ricorrente avrebbe dimostrato che gli organi competenti potevano accertare, liquidare ed erogare l’intero contributo spettante. La Regione ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Ha osservato che il ricorso, pur formalmente denunciando violazioni di legge, mirava in realtà a ottenere una diversa interpretazione di atti amministrativi a contenuto non normativo, attività riservata al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per violazione delle regole ermeneutiche o per omesso esame di un fatto decisivo. Nel caso concreto, il ricorrente si era limitato a contrapporre una propria lettura delle ordinanze a quella del giudice di merito, senza indicare specificamente come quest’ultimo si fosse discostato dai criteri interpretativi e senza confrontarsi con la ratio della decisione impugnata, incentrata sulla discrezionalità del commissario e sul vincolo delle risorse assegnate. Quanto alla doglianza sull’omesso esame dell’allegato 1, la Corte ha ribadito che il mancato esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., se il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • artt. 1362 c.c., 1363 c.c., 1367 c.c.

    Le norme di interpretazione del contratto sono richiamate come regole applicabili anche all’interpretazione degli atti amministrativi a contenuto non normativo, ma la censura in cassazione è ammissibile solo se si deduca la violazione specifica di tali criteri e non la mera contrapposizione di una lettura alternativa.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    L’interpretazione dell’atto amministrativo può essere censurata in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche solo nei limiti del vizio di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L’omesso esame di elementi istruttori non basta; occorre l’omesso esame di un fatto storico decisivo e oggetto di discussione tra le parti.

  • O.P.C.M. n. 3322/2003

    È stata letta dalla Corte territoriale come attribuzione al commissario di un potere discrezionale di quantificazione del contributo entro i limiti delle risorse assegnate, senza nascita automatica di un diritto al saldo.

  • O.P.C.M. n. 17/2004

    Richiamata dal ricorrente come atto che, in collegamento con l’ordinanza originaria, avrebbe consentito la liquidazione dell’intero contributo; la Cassazione non ne ha rivalutato il contenuto, ritenendo la censura meramente oppositiva.

  • ordinanza commissariale n. 3/2007

    Considerata dalla Corte d’appello come atto che fissava un acconto del 35% del contributo complessivo, non già il saldo automatico.

Massime di principio

  • L’interpretazione di atti amministrativi a contenuto non normativo segue, in cassazione, la stessa logica dell’interpretazione contrattuale: è giudizio di fatto riservato al merito e censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Non è ammissibile in sede di legittimità una censura che si limiti a prospettare una lettura alternativa e plausibile dell’atto, senza dimostrare specificamente quale canone interpretativo sia stato violato e in che modo.
  • L’omesso esame di un documento o di un elemento istruttorio non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • Quando un provvedimento pubblico prevede l’erogazione di un contributo entro i limiti delle risorse disponibili, la mera indicazione di un acconto non implica automaticamente il diritto al pagamento integrale del saldo, se l’assetto complessivo dell’atto rimette all’amministrazione la determinazione finale del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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