Cassazione Penale, Ordinanza n. 13964/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per lesioni personali aggravate è rimasta ferma, non essendo stata annullata la sentenza di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per lesioni personali aggravate. Il primo motivo denunciava vizio di motivazione in ordine alla responsabilità penale, ma la Corte lo ha ritenuto generico e privo di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Il secondo motivo deduceva la nullità della sentenza di appello per il mancato rinvio dell'udienza a causa del legittimo impedimento del difensore; la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, osservando che nel giudizio di appello trattato con rito cartolare non partecipato, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non si applica l'art. 420-ter c.p.p. sul legittimo impedimento a comparire del difensore.
Norme richiamate
artt. 582, 583 comma primo n.1 e 585 c.p.
"reato di cui agli artt. 582, 583 comma primo n.1 e 585 cod. pen."
indicano la contestazione di lesioni personali con aggravante specifica e ulteriore aggravamento ex art. 585 c.p., oggetto della condanna confermata in appello.
"non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale"
nel giudizio di appello trattato con rito cartolare non partecipato, in assenza di richiesta di trattazione orale, la norma sul legittimo impedimento del difensore non si applica.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di motivazione sulla responsabilità penale non può essere dedotto in forma generica: è necessario confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare puntualmente le ragioni di fatto e di diritto dell'errore denunciato.
- Nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare non partecipato, se non è stata tempestivamente chiesta la trattazione orale, non opera la disciplina del legittimo impedimento a comparire del difensore prevista per le udienze partecipate.
- La deduzione di una nullità processuale è manifestamente infondata quando si fonda su una norma incompatibile con il rito concretamente seguito e con la struttura non partecipata del giudizio di appello.
- Il ricorso in cassazione è inammissibile quando i motivi sono assertivi, generici o privi di una critica argomentata alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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