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Ordinanza

Ordinanza n. 726/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la correzione di ordinanza n. 4275 del 2025, pronunciato/a da questa Sezione sul ricorso n. 8357 del 2025;

Giustizia amministrativa202508357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanzaaltro

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 4275 del 2025, limitatamente all’individuazione del beneficiario delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (parte costituita)

La controversia

AMA s.p.a. ha chiesto la correzione dell’ordinanza cautelare n. 4275 del 2025, rilevando una difformità tra motivazione e dispositivo. La motivazione poneva le spese di lite a carico della parte appellante rinunciataria, mentre il dispositivo individuava come unica beneficiaria Roma Capitale, sebbene AMA s.p.a. fosse costituita nel giudizio cautelare, avesse depositato memoria e fosse soggettivamente autonoma rispetto all’altra parte costituita. L’istanza è stata notificata alle parti e trattata nel rispetto delle garanzie procedimentali previste dall’art. 86, comma 2, c.p.a., dall’art. 55, comma 5, c.p.a. e, per rinvio esterno, dall’art. 288 c.p.c.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza. Ha ritenuto non sussistente alcuna inammissibilità in rito, poiché l’istanza era stata tempestivamente notificata alle parti con congruo anticipo rispetto alla camera di consiglio e risultavano rispettate le relative prerogative difensive. Ha qualificato la difformità tra motivazione e dispositivo come errore materiale correggibile, consistente nella divergenza tra il pensiero effettivamente manifestato dal giudice e la sua espressione letterale, immediatamente rilevabile dal contesto dell’ordinanza. Il dispositivo dell’ordinanza n. 4275 del 2025 è stato quindi corretto stabilendo che la parte appellante rimborsi euro 1.500,00, oltre accessori di legge, a Roma Capitale e ad AMA s.p.a., in favore di ciascuna parte. È stato inoltre ordinato alla Segreteria di effettuare gli adempimenti di cui all’art. 86, comma 3, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    Disciplina la correzione degli errori materiali nei provvedimenti del giudice amministrativo; la procedura può essere attivata anche d’ufficio e, nel caso concreto, è stata ritenuta applicabile alla difformità tra motivazione e dispositivo.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    Prevede gli adempimenti della Segreteria conseguenti alla correzione del provvedimento.

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    È stato richiamato per verificare il rispetto del termine di informazione delle parti prima della camera di consiglio cautelare.

  • art. 39 c.p.a.

    Consente il rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l’art. 288 c.p.c. in materia di correzione.

  • art. 288 c.p.c.

    “Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente”

    Applicato, per rinvio esterno, ai fini della verifica delle garanzie di instaurazione del contraddittorio nella procedura di correzione; il termine annuale non era rilevante, essendo l’istanza stata proposta dopo meno di due settimane dal deposito dell’ordinanza.

Massime di principio

  • L’errore materiale correggibile ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a. consiste nella divergenza tra il contenuto volitivo del provvedimento e la sua espressione letterale, quando la divergenza dipenda da una mera svista o disattenzione e sia immediatamente rilevabile dal contesto dell’atto.
  • La difformità tra motivazione e dispositivo può integrare un errore materiale correggibile quando dal contenuto complessivo del provvedimento risulti chiaramente quale fosse la decisione effettivamente assunta, senza necessità di una nuova valutazione del merito.
  • Quando le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente in favore delle parti costituite soggettivamente autonome, il dispositivo deve individuare ciascun beneficiario e precisare che l’importo è dovuto in favore di ciascuna parte.
  • La procedura di correzione dell’errore materiale può essere attivata anche d’ufficio; ove sia promossa da una parte, è sufficiente il rispetto delle garanzie di conoscenza e partecipazione delle altre parti secondo l’art. 86, comma 2, c.p.a. e le disposizioni applicabili per rinvio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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