Cassazione Penale, Ordinanza n. 32487/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza di condanna per ricettazione relativa a paletti sottratti il 18 dicembre 2017, dopo l'acquisto, da parte sua, del fondo sul quale i beni erano stati rinvenuti, avvenuto il 14 dicembre 2017. Il primo motivo denunciava, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., il travisamento della prova in ordine alla cronologia tra il furto e l'acquisto del fondo; la Corte lo ha ritenuto reiterativo e diretto a ottenere una non consentita rivalutazione del compendio probatorio, osservando che la Corte d'appello aveva ricostruito i fatti sulla base delle dichiarazioni di un teste, documentalmente riscontrate, disattendendo motivatamente la diversa versione resa dalla compagna dell'imputato. Il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. quanto alla prova dell'elemento soggettivo della ricettazione; la censura è stata respinta perché reiterativa e perché la consapevolezza della provenienza delittuosa era stata desunta dalle tracce di calcestruzzo presenti sui paletti, indicative della loro provenienza da un'installazione preesistente. Il terzo motivo riguardava il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione secondo cui tale attenuante non è compatibile con l'ipotesi attenuata di ricettazione già riconosciuta in ragione del modesto valore dei beni, quando la medesima esiguità del danno sia stata utilizzata per concedere l'attenuazione speciale. Il quarto motivo censurava genericamente l'insufficienza della motivazione e l'omesso confronto con le doglianze d'appello, ma è stato giudicato privo di specificità, poiché la sentenza impugnata aveva esaminato i profili devoluti. Il quinto motivo contestava l'eccessività della pena, mirando a una rivalutazione delle discrezionali determinazioni del giudice di merito, la cui motivazione sulla gravità del fatto e sui precedenti penali specifici dell'imputato non risultava arbitraria né illogica. Il sesto motivo chiedeva per la prima volta in cassazione l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non proposta davanti al giudice d'appello e quindi preclusa dal principio devolutivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Tutti i motivi sono stati ritenuti reiterativi di censure già esaminate e disattese, non consentiti perché diretti a una rivalutazione del merito, generici, oppure tardivi per essere stati proposti per la prima volta in cassazione. La condanna per ricettazione è quindi rimasta ferma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
travisamento della prova e vizi di violazione di legge e motivazione
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio già esaminato dai giudici di merito.
La prova dell'elemento soggettivo della ricettazione può essere desunta da elementi indiretti e, nel caso esaminato, dalle caratteristiche materiali dei beni e dalle circostanze della loro disponibilità.
attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità
L'attenuante non può essere riconosciuta quando la medesima esiguità del danno sia già stata valorizzata per applicare l'ipotesi attenuata della ricettazione.
La sentenza di merito deve confrontarsi con i profili devoluti mediante una motivazione specifica.
La motivazione della decisione deve essere effettiva e non meramente apparente.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'impugnazione deve contenere censure specifiche riferite alla decisione impugnata; doglianze generiche sono inammissibili.
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
La questione non può essere introdotta per la prima volta con il ricorso per cassazione quando non sia stata devoluta al giudice d'appello.
Per la configurabilità della ricettazione, la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa può essere provata anche mediante elementi indiretti, inclusa l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita la rivalutazione del compendio probatorio né la sostituzione della ricostruzione fattuale motivatamente adottata dai giudici di merito con una diversa lettura degli atti.
- Ai fini della ricettazione, il dolo può essere desunto da qualsiasi elemento indiziario, anche indiretto; tra tali elementi può assumere rilievo l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa, unitamente alle caratteristiche materiali del bene e alle circostanze della sua disponibilità.
- L'esiguità del danno patrimoniale non può essere valorizzata due volte a favore dell'imputato: quando è stata utilizzata per riconoscere l'ipotesi attenuata di ricettazione, non può fondare anche l'attenuante comune del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p.
- È inammissibile per genericità il motivo di ricorso che censuri in termini astratti l'insufficienza della motivazione senza confrontarsi puntualmente con il contenuto della sentenza impugnata e con le specifiche ragioni della decisione.
- La graduazione della pena non è sindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione non arbitraria né illogica, rapportata alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
- Una questione non devoluta al giudice d'appello non può essere proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione, in applicazione del principio devolutivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32291/2026 del 31/08/2026
- ordinanza_penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32292/2026 del 31/08/2026
- ordinanza_penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32293/2026 del 31/08/2026
- ordinanza_penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32294/2026 del 31/08/2026
- ordinanza_penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32295/2026 del 31/08/2026
- ordinanza_penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32296/2026 del 31/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →