Cassazione Penale, Ordinanza n. 20748/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il detenuto aveva chiesto un permesso premio per far visita alla madre anziana e ammalata, ai sensi dell'art. 30 ord. pen. Il tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo, ritenendo insussistente un evento familiare di particolare gravità idoneo a giustificare un ulteriore permesso, anche considerando che il beneficio era già stato fruito di recente per ragioni analoghe. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione personalmente, depositandolo in forma manoscritta presso la direzione dell'istituto penitenziario, senza sottoscrizione di un difensore cassazionista; nel testo si precisa inoltre che il ricorso era privo di motivi, perché la loro redazione era stata riservata a un difensore nominativamente indicato, ma mai intervenuto. La censura esaminata dalla Corte riguarda quindi la sola ammissibilità formale del ricorso, in particolare la violazione del requisito di difesa tecnica imposto per il ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso per cassazione non possa essere proposto personalmente dalla parte, ma debba essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103/2017. Ha aggiunto che la semplice indicazione del nominativo di un difensore è irrilevante e che, comunque, il ricorso era anche privo di motivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il permesso premio può essere concesso in presenza dei presupposti previsti dalla norma; nel caso esaminato il tribunale ha ritenuto non integrata la situazione di particolare gravità familiare necessaria per un ulteriore permesso.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e non può essere proposto personalmente dalla parte.
La modifica normativa richiamata dalla Corte incide sul regime di proposizione delle impugnazioni, rafforzando l'esigenza di difesa tecnica nel ricorso per cassazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La novella ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p., rendendo necessaria la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore cassazionista.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per affermare che, in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è dovuto il versamento alla Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010
"Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione"
La Corte fa applicazione del principio delle Sezioni Unite secondo cui il ricorso per cassazione, per qualsiasi provvedimento, richiede la sottoscrizione del difensore abilitato e non è proponibile personalmente dalla parte.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale della parte determina inammissibilità.
- La mera indicazione nominativa di un difensore non equivale alla sottoscrizione del ricorso da parte del difensore abilitato e non sana il difetto di legittimazione processuale.
- L'assenza di motivi di ricorso, quando il ricorso sia formalmente privo di censure, costituisce ulteriore ragione di inammissibilità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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