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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34868/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tributario in cui la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile, perché ritenuto tardivo, l’appello proposto dalla Regione Veneto avverso la sentenza di primo grado. La decisione di primo grado era stata notificata in forma cartacea il 27 maggio 2019 alla Regione Veneto presso l’Avvocatura regionale. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, poi integrato da memoria, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 170, 285, 325 e 327 c.p.c. e degli artt. 49 e 51 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che, per far decorrere il termine breve di impugnazione, la sentenza avrebbe dovuto essere notificata ai difensori costituiti con procura e che la relata avrebbe dovuto indicarne espressamente il nominativo; in difetto, la notifica alla sola parte non era idonea a far decorrere il termine breve. Il contribuente è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la notifica della sentenza eseguita alla parte, senza espressa indicazione nella relata del difensore costituito quale destinatario della notificazione, non sia idonea a far decorrere il termine breve per impugnare. Ne consegue che l’appello della Regione non era tardivo e che la CTR aveva errato nel dichiararlo inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 170 c.p.c.

    Richiamato tra le norme violate; la notifica rilevante ai fini del termine breve deve essere effettuata secondo le regole che tutelano il difensore costituito e il domicilio eletto.

  • art. 285 c.p.c.

    Richiamato tra le norme violate; la notificazione della sentenza deve essere idonea a far decorrere il termine breve solo se diretta correttamente al procuratore della parte.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato tra le norme violate; il termine breve di impugnazione decorre solo da una notificazione valida e univocamente acceleratoria.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato tra le norme violate; in mancanza di notifica idonea della sentenza, non opera la decadenza per tardività dell’impugnazione.

  • art. 49 d.lgs. 546/1992

    Richiamato tra le norme violate nel processo tributario; la disciplina dell’impugnazione si coordina con le regole sulla notificazione della sentenza ai fini del termine breve.

  • art. 51 d.lgs. 546/1992

    Richiamato tra le norme violate nel processo tributario; la notificazione della sentenza deve essere effettuata in modo tale da far decorrere validamente il termine di impugnazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Indicata come norma di deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • La notifica della sentenza finalizzata a far decorrere il termine breve di impugnazione deve essere univocamente diretta al procuratore della parte costituita, oppure alla parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata.
  • Se la notifica è eseguita alla parte senza espressa menzione, nella relata, del difensore costituito quale destinatario anche solo "presso" il quale la notifica è compiuta, essa non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.
  • Ai fini della decorrenza del termine breve non è sufficiente che il nome del difensore risulti dall’epigrafe della sentenza notificata: occorre che dalla relata emerga in modo chiaro e percepibile l’intenzione di notificare la sentenza al difensore per finalità acceleratoria.
  • Nel processo tributario, l’erronea declaratoria di tardività dell’appello per effetto di una notifica non idonea della sentenza di primo grado comporta la cassazione della decisione di inammissibilità con rinvio al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioNotificazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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