Cassazione Penale, Ordinanza n. 08165/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato l'esito sfavorevole già maturato nei gradi di merito, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva confermato la sua condanna per lesioni personali. I motivi dedotti erano cinque: il primo denunciava violazione di legge per il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa; il secondo lamentava un vizio di motivazione; il terzo censurava la conferma del giudizio di responsabilità penale; il quarto contestava la qualificazione giuridica del fatto; il quinto deduceva l'eccessività della pena. La Corte ha ritenuto i primi, terzo e quarto motivi generici e apodittici, privi di confronto con la sentenza impugnata; il secondo motivo è stato ritenuto non deducibile in cassazione, perché il vizio motivazionale è precluso nel giudizio di legittimità contro le sentenze del tribunale che decidono appelli avverso decisioni del giudice di pace; il quinto motivo è stato ritenuto non consentito e comunque manifestamente infondato, in quanto la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivata.
Norme richiamate
il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c)
Nel giudizio di legittimità contro le sentenze del tribunale che decidono appelli avverso sentenze del giudice di pace non è consentito dedurre censure sulla motivazione al di fuori dei limiti previsti dalla norma.
art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c)
La Corte lo richiama come base normativa del filtro sui motivi di ricorso proponibili in cassazione in questo tipo di giudizi.
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. quale parametro della discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena.
La graduazione della pena va effettuata secondo i criteri legali di commisurazione rimessi al giudice di merito.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso sentenze del tribunale pronunciate in appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace, le censure che attengono alla motivazione sono inammissibili oltre i limiti fissati dall'art. 606, comma 2-bis, c.p.p., in combinato disposto con l'art. 39-bis d.lgs. 274/2000.
- I motivi di ricorso che si limitano a enunciazioni teoriche o generiche, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili.
- La doglianza relativa alla misura della pena è, di regola, insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia dato conto, in modo congruo, degli elementi rilevanti ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.; la determinazione della pena resta affidata alla discrezionalità del giudice di merito.
- In caso di ricorso inammissibile, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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