Ordinanza n. 340/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento emesso dal Comune di Pavia di acquisizione al patrimonio comunale a titolo originario di fabbricati e/o proporzioni abusive, prot. N. 0146818/2025 del 19/11/2025, di cui si ha avuto conoscenza dal detentore, mai direttamente notificato; - e di tutti gli atti ad essi presupposti, connessi e conseguenti, compreso l'ordine di demolizione mai notificato al detentore dell'immobile; - con espressa riserva di proporre motivi aggiunti e motivi nuovi di impugnazione, nonché di richiedere il risarcimento dei danni occorsi e occorrendi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale di fabbricati e/o porzioni abusive, nonché il presupposto ordine di demolizione del 25 ottobre 2012
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento del Comune di Pavia di acquisizione al patrimonio comunale a titolo originario di fabbricati e/o porzioni abusive, deducendo anche l'illegittimità dell'ordine di demolizione presupposto, che assumeva non essergli mai stato notificato. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. È emerso che il ricorrente aveva già proposto, il 22 dicembre 2025, ricorso straordinario contro l'ordine di demolizione del 25 ottobre 2012, anteriormente alla notificazione del ricorso giurisdizionale. Il ricorso giurisdizionale investiva inoltre l'atto di acquisizione, qualificato come conseguenziale all'inottemperanza dell'ordine di demolizione e connesso a quest'ultimo.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune. La precedente proposizione del ricorso straordinario contro l'ordine di demolizione impedisce la successiva proposizione del ricorso giurisdizionale sul medesimo atto, in applicazione del principio di alternatività previsto dall'art. 8, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971, al fine di evitare duplicazioni della tutela e il rischio di decisioni contrastanti. L'inammissibilità è stata ritenuta estesa anche all'impugnazione del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, poiché atto conseguenziale e connesso all'ordine di demolizione; gli atti successivi avrebbero dovuto essere impugnati con lo stesso mezzo del ricorso straordinario già instaurato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971
Il principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario impedisce di proporre il ricorso giurisdionale dopo la presentazione del ricorso straordinario contro il medesimo atto, evitando duplicazioni della tutela e il rischio di pronunce contrastanti.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nella fattispecie il TAR ha respinto l'istanza di sospensione.
Massime di principio
- La proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro un atto preclude la successiva proposizione del ricorso giurisdizionale contro il medesimo atto, quando il ricorso straordinario sia stato presentato anteriormente alla notificazione del ricorso giurisdionale, in applicazione del principio di alternatività di cui all'art. 8, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971.
- Il principio di alternatività si estende agli atti conseguenziali e connessi all'atto già impugnato con ricorso straordinario, qualora tali atti costituiscano sviluppo dell'inottemperanza o comunque conseguenza diretta del provvedimento presupposto; essi devono essere contestati con lo stesso mezzo di tutela già scelto per l'atto presupposto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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