Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16761/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il pensionato aveva chiesto che fosse dichiarata l’irripetibilità delle somme richieste dall’INPS a titolo di pensione di vecchiaia percepita in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto. La Corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo ripetibile l’indebito perché l’errore nel calcolo dei valori reddituali era evidente e non poteva quindi essere opposto un legittimo affidamento sulla correttezza dell’erogazione. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la nullità radicale della sentenza d’appello per carenza o apparenza di motivazione; con il secondo motivo ha contestato la regolazione delle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse tutt’altro che apparente, poiché esponeva in modo chiaro le ragioni della ripetibilità, richiamando la provvisorietà dell’erogazione e l’evidenza dell’errore di calcolo, evidenziata dai dati numerici. Ha inoltre rilevato che la decisione di merito si era conformata ai principi già affermati in tema di pensione pagata in eccesso in presenza di errore clamoroso e facilmente riconoscibile dal percettore.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha escluso la nullità della motivazione della sentenza d’appello, ritenendo che non ricorressero i vizi motivazionali radicali sindacabili in cassazione, e ha giudicato infondato anche il motivo sulle spese perché la loro liquidazione era coerente con la soccombenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, inoltre, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in via generale nella parte sulla motivazione/valutazione della pretesa, nel quadro dei principi sull’onere della prova, ma non oggetto di una specifica applicazione decisiva nel dispositivo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la censura di nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente è ammissibile solo se la motivazione sia inesistente, meramente apparente, obiettivamente incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; non basta il semplice difetto di sufficienza o persuasività della motivazione.
  • La motivazione è apparente quando non consente di percepire il fondamento della decisione e richiederebbe all’interprete di integrarla con congetture; se invece il ragionamento decisorio è esplicitato in modo intelligibile, il vizio non sussiste.
  • In tema di ripetizione di somme pensionistiche indebitamente erogate, non può invocarsi l’irripetibilità quando l’errore dell’ente sia clamoroso ed evidente e il percettore abbia omesso di segnalarlo, poiché in tale evenienza manca un affidamento meritevole di tutela sulla correttezza dell’erogazione.
  • La regolazione delle spese di lite è coerente con l’esito della controversia e segue la soccombenza della parte che vede respinta la propria domanda o impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.