Cassazione Civile, Ordinanza n. 07744/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione immobiliare proposta da più debitori contro la banca mutuante, finalizzata a far dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo stipulato nel 2009, l'incertezza e non liquidità del credito azionato in via esecutiva e la ripetizione delle somme versate a titolo di interessi. I debitori deducevano l'usurarietà dei tassi pattuiti, in particolare degli interessi moratori, sostenendo che ciò rendesse inefficace il contratto come titolo esecutivo. Il Tribunale respingeva la domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio sull'usurarietà. In appello, i soccombenti contestavano il mancato rilievo dei decreti ministeriali sui tassi soglia anche con riferimento agli interessi di mora. La Corte d'appello rigettava il gravame applicando il principio di simmetria delle Sezioni Unite n. 19597/2020, ritenendo che il tasso di mora pattuito fosse inferiore alla soglia usuraria. In cassazione uno solo degli originari opponenti ha dedotto violazione degli artt. 1815, comma 2, c.c. e 2, comma 4, l. n. 108/1996, censurando il criterio adottato dalla Corte territoriale e sostenendo che, per i rapporti anteriori al D.M. 21 dicembre 2017, dovesse effettuarsi un diverso confronto tra TEG del rapporto e TEGM degli interessi corrispettivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., ritenendo che la Corte d'appello avesse fatto corretta applicazione del principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite sull'applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori e sul necessario principio di simmetria nel confronto tra tasso pattuito e soglia usuraria. Ha quindi confermato l'esclusione dell'usurarietà, osservando che il tasso di mora del 9,45% era inferiore alla soglia del 10,935% calcolata secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il ricorso è dichiarato inammissibile quando la questione è già stata risolta in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità e il motivo si risolve in una critica priva di elementi nuovi idonei a giustificare un mutamento di orientamento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il ricorrente lo invoca per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale in tema di usura bancaria.
art. 1815, secondo comma, c.c.
è richiamato come norma che collega la pattuizione di interessi usurari alla conseguenza dell'assenza di debenza di interessi; la Corte ribadisce però che nel caso concreto l'usurarietà non è stata accertata.
art. 2, comma 4, l. n. 108 del 1996
la Corte lo applica come criterio di determinazione della soglia usuraria, aggiungendo al TEGM l'incremento previsto dalla norma quale margine di tolleranza.
art. 2, comma 1, l. n. 108 del 1996
i decreti ministeriali richiamati dalla norma possono essere utilizzati anche per la verifica dell'usura dei moratori se contengono la rilevazione del tasso medio praticato.
art. 3, comma 4, d.m. 24 settembre 2009
viene richiamato come fonte della maggiorazione media degli interessi moratori da sommare al TEGM per il calcolo del tasso soglia.
D.M. 21 dicembre 2017
è evocato dal ricorrente come termine temporale oltre il quale il diverso criterio di calcolo dei moratori sarebbe stato introdotto; la Corte esclude che ciò impedisca l'applicazione del principio di simmetria anche ai rapporti anteriori.
Cass. Sez. U. n. 19597/2020
le Sezioni Unite hanno affermato che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori e che il confronto deve avvenire nel rispetto del principio di simmetria tra parametro e tasso valutato.
Cass. Sez. U. n. 6826/2010
è richiamata per giustificare la prevalenza dell'esigenza di ragionevole durata del processo rispetto all'integrità del contraddittorio in caso di inammissibilità del ricorso.
Cass. n. 11287/2018
è richiamata in continuità con il principio secondo cui, quando il ricorso è comunque inammissibile, può non essere necessaria la rinnovazione della notifica agli intimati.
Cass. n. 11825/2025
è richiamata quale applicazione recente del principio per cui l'inammissibilità o la manifesta infondatezza consente di non arrestare il processo per carenze nella notifica agli intimati.
Cass. n. 13109/2023
è richiamata per confermare ulteriormente il criterio di comparazione elaborato dalle Sezioni Unite in tema di usura dei moratori.
Massime di principio
- La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; la verifica dell'usurarietà deve essere compiuta con un confronto coerente tra grandezze omogenee, secondo il principio di simmetria affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
- Quando i decreti ministeriali contengono la rilevazione della maggiorazione media degli interessi moratori, il tasso soglia va determinato sommando tale maggiorazione al TEGM della categoria, applicando poi l'incremento previsto dall'art. 2, comma 4, l. n. 108/1996.
- Per i periodi in cui i decreti ministeriali non riportino la maggiorazione media dei moratori, la comparazione va effettuata tra il TEG del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori pattuiti, e il TEGM rilevato per la categoria.
- Non è ammissibile sostituire al criterio di simmetria un confronto eterogeneo tra il TEG del rapporto comprensivo dei moratori e il TEGM degli interessi corrispettivi, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori sono funzionalmente diversi e non cumulabili.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando censura un accertamento conforme a un principio di diritto già consolidato senza offrire argomenti nuovi idonei a giustificare un ripensamento.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, la Corte può privilegiare la ragionevole durata del processo rispetto all'integrità del contraddittorio nei confronti degli intimati non ritualmente notificati.
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