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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2750/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, avendo dichiarato la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, aveva disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero e il nuovo decorso del termine di durata di un anno della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 303 cod. proc. pen.; il ricorrente deduceva che la declaratoria di nullità intervenuta in udienza preliminare non comporta una regressione del procedimento a fase diversa e quindi non determina il nuovo decorso del termine cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo infondato il ragionamento del Tribunale che aveva ritenuto sussistente una "regressione". Ha affermato che la nullità pronunciata nell'ambito della stessa fase che decorre dall'esecuzione della misura fino al decreto che dispone il giudizio non produce il nuovo decorso dei termini ai sensi dell'art. 303 cod. proc. pen.; ha annullato senza rinvio l'ordinanza nella parte in cui aveva disposto il riavvio del termine di fase e ha dichiarato la cessazione della misura cautelare, rilevando che è decorso il termine di un anno dall'arresto del 10/09/2022. Ha disposto gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. e l'invio al Procuratore Generale per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 303, comma 2, cod. proc. pen.

    "Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del procedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento"

    La norma dispone il riavvio dei termini di custodia cautelare solo quando il procedimento regredisca a una fase o grado diversi o sia rinviato ad altro giudice; non si applica quando la declaratoria di nullità interviene nella stessa fase iniziata con l'esecuzione della misura e non determinando regressione.

  • art. 303, comma 1, cod. proc. pen.

    Collega la perdita di efficacia della custodia cautelare al decorso del termine di durata previsto (es. un anno per taluni reati) dall'inizio dell'esecuzione della misura se non è stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale che individua, per il reato in questione (droghe), la disciplina della pena e che è richiamata per individuare l'applicabilità del termine annuale di custodia cautelare previsto dall'art. 303.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale di carattere amministrativo cui il provvedimento rinvia per gli adempimenti di cancelleria successivi all'annullamento.

  • art. 626, cod. proc. pen.

    Prevede gli adempimenti e la comunicazione al Procuratore Generale per le misure da eseguire a seguito di pronunce della Corte di Cassazione; qui utilizzato per la comunicazione dell'esecuzione della dichiarazione di cessazione della misura.

Massime di principio

  • La declaratoria di nullità di atti intervenuta nella stessa "fase" procedimentale che decorre dall'esecuzione della misura cautelare fino al decreto che dispone il giudizio non comporta la regressione del procedimento e quindi non determina il riavvio dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 303.
  • Il riavvio dei termini di custodia cautelare ex art. 303, comma 2, richiede un regresso a una fase o grado diversi o un rinvio ad altro giudice; va valutato il confine tra "fasi" e non ogni singolo atto all'interno della medesima fase.
  • Se il termine di durata della custodia cautelare è già decorso dall'inizio dell'esecuzione della misura senza che sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio, la misura cessa di efficacia e il detenuto deve essere liberato, salvo diverse cause ostative.
  • In casi simili è fondamentale verificare la data di esecuzione della misura (punto di partenza del conteggio) e la natura dell'atto annullato (se determina regresso a fase diversa o rimane all'interno della stessa fase).
  • Dal punto di vista operativo, in presenza di declaratoria di nullità intervenuta in udienza preliminare bisogna valutare immediatamente l'eventuale cessazione della misura e attivare gli adempimenti di cancelleria e gli avvisi alle autorità competenti per l'esecuzione della liberazione.

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