Cassazione Penale, Sentenza n. 20406/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Venezia del 20/12/2021 che, in parziale accoglimento del riesame, aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con l'obbligo di dimora nel Comune di Venezia. Zulian contestava: 1) l'omessa pronuncia del riesame sull'inefficacia della misura cautelare per presunta nullità dell'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p., svolto in aula virtuale; 2) la carenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all'art. 73, co.1 D.P.R. 309/1990, deducendo che le risultanze investigative non provavano la disponibilità di quantitativi tali da escludere la lieve entità (art. 73, co.5) e che mancavano riscontri di una ripresa dell'attività delittuosa; 3) l'insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione), in particolare l'omessa indicazione delle intercettazioni del febbraio 2018 ritenute indicative della ripresa dell'attività.
La decisione
La Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Venezia rinviando per nuovo giudizio. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui chiedeva che nel riesame si decidesse sull'inefficacia della misura per nullità dell'interrogatorio, perché tale questione è estranea al riesame e va proposta nel procedimento principale (artt. 302, 306, 309 c.p.p.); tuttavia ha accolto i rilievi con riguardo alla carenza di motivazione sia sulla sussistenza dei gravi indizi per escludere la 'lieve entità' (mancata valutazione completa dei parametri del comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90 e mancanza di elementi probatori sul presunto quantitativo detenuto) sia sulle esigenze cautelari (il Tribunale non ha specificato quali intercettazioni del febbraio 2018 comprovassero la ripresa dell'attività e dunque non ha dimostrato l'attualità del pericolo di reiterazione). Per questi vizi di motivazione l'ordinanza è stata annullata e il giudizio rinviato al Tribunale di Venezia.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Comma 1: fattispecie di illecita detenzione e traffico di stupefacenti. Comma 5: disciplina dell'ipotesi di lieve entità, che impone al giudice di valutare quantità, qualità della sostanza e modalità/mezzi/ circostanze dell'azione per eventuale riqualificazione; il giudice del riesame deve considerare tutti gli elementi per escludere o confermare la lieve entità.
Codice di procedura penale, art. 294
Regola l'interrogatorio di garanzia. La Corte ha ritenuto che le questioni relative alla inefficacia della misura per nullità o invalidità dell'interrogatorio (atto successivo alla misura) non siano deducibili nel procedimento di riesame ma vadano trattate nel giudizio del procedimento principale.
Codice di procedura penale, art. 274
Indica le esigenze cautelari, tra cui il pericolo di reiterazione. Per fondare una misura cautelare occorre motivare con elementi specifici e attuali che dimostrino l'attualità del pericolo di recidiva; mere generalità o riferimenti generici a intercettazioni non sufficienti.
Codice di procedura penale, art. 309
Disciplina il riesame delle misure cautelari; il riesame è limitato e non può sostituirsi al procedimento principale per atti successivi alla misura stessa (es. scrutinio dell'interrogatorio di garanzia).
Codice di procedura penale, art. 311
Indica i rimedi impugnatori contro determinate decisioni; la Corte ha richiamato che questioni concernenti l'inefficacia della misura per atti successivi non costituiscono oggetto del riesame e non possono essere oggetto di ricorso per cassazione nell'ambito del riesame.
Codice di procedura penale, art. 302 e art. 306
Indicano la competenza del giudice del procedimento principale a decidere su istanze relative ad atti successivi alla misura (quali l'inefficacia della misura per nullità dell'interrogatorio) e la possibilità di impugnazione di tali decisioni nell'appello e poi in cassazione.
Codice di procedura penale, art. 606
Criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione; utilizzati per inquadrare le doglianze di violazione di legge e vizio di motivazione nelle censure proposte.
Codice di procedura penale, art. 273
Riferimento giurisprudenziale alla disciplina dei 'gravi indizi di colpevolezza' (art. 273 c.p.p. riguarda le misure cautelari): la cassazione può sindacare la motivazione solo per violazione di norme o per manifesta illogicità, non per rinnovata valutazione del merito probatorio.
Massime di principio
- Nel procedimento di riesame delle misure cautelari non è ammissibile dedurre l'inefficacia della misura per la nullità o invalidità dell'interrogatorio di garanzia (atto successivo): tale questione va proposta nel procedimento principale e secondo gli strumenti previsti (artt. 302, 306, 309 c.p.p.).
- La valutazione della sussistenza dei gravi indizi ex art. 273 c.p.p. è sindacabile in cassazione solo per violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito un diverso apprezzamento ex novo delle prove già valutate dal giudice di merito.
- Per escludere o confermare la rilevanza della 'lieve entità' ai sensi dell'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90, il giudice deve valutare tutti gli elementi previsti dalla norma (quantità e qualità delle sostanze, modalità, mezzi e circostanze della condotta); una motivazione generica sul numero di dosi o presunte disponibilità non è sufficiente.
- Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) devono essere fondate su elementi specifici e attuali; riferimenti generici a intercettazioni senza indicazione puntuale del contenuto e della rilevanza non assolvono l'onere motivazionale.
- Se la motivazione del tribunale del riesame risulta carente o contraddittoria su punti essenziali (gravità degli indizi, attualità delle esigenze cautelari), la Corte di cassazione può annullare l'ordinanza e rinviare per un nuovo esame.
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