Cassazione Civile, Ordinanza n. 27738/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale in cui il resistente aveva subito lesioni come terzo trasportato su un motociclo e aveva conferito incarico professionale al ricorrente per ottenere il risarcimento dei danni. Nel giudizio risarcitorio promosso dal difensore, la domanda fu coltivata inizialmente a favore del conducente del veicolo e non del resistente, mentre un intervento volontario nell'interesse di quest'ultimo fu ritenuto tardivo. Successivamente il difensore promosse un'altra causa per il medesimo incidente, ma questa fu sospesa per litispendenza e poi dichiarata inammissibile per giudicato esterno. Secondo i giudici di merito, il difensore non aveva impugnato la prima sentenza, che aveva riconosciuto il risarcimento solo al conducente e non al cliente, precludendo così in via definitiva al resistente la possibilità di ottenere il ristoro come terzo trasportato. Il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme processuali e una pretesa contraddizione della sentenza d'appello in ordine alla tardività dell'intervento; con il secondo ha dedotto contraddittoria motivazione, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente affermato la sua responsabilità senza considerare che l'obbligazione professionale è di mezzi e non di risultato; con il terzo ha lamentato una non meglio precisata incongruenza della sentenza di merito rispetto alle richieste difensive reiterate, presumibilmente relative a una prova grafologica sulla rinuncia del cliente alle azioni contro il difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita di relata di notificazione, e comunque lo ha ritenuto inammissibile e infondato nel merito. Ha osservato che il ricorso era carente nell'esposizione dei fatti, che la notifica del ricorso era tardiva rispetto al termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza, e che le censure erano generiche e non confrontavano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. Nel merito, la Corte ha ribadito che la responsabilità professionale dell'avvocato va valutata mediante prognosi sull'esito ragionevole dell'azione omessa: i giudici di merito avevano accertato che, dagli atti, risultava la qualità di terzo trasportato del cliente, circostanza non contestata e verosimilmente accoglibile in appello, sicché la mancata impugnazione della prima decisione aveva precluso al cliente il risarcimento. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata correlata da notifica
la mancata produzione della copia autentica della sentenza notificata rende improcedibile il ricorso per cassazione
termine di costituzione del controricorrente
il termine non decorre se la notifica del ricorso è inefficace; la costituzione del resistente sana il vizio della notifica con effetto ex tunc
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di responsabilità professionale dell'avvocato, il danno da omessa impugnazione va valutato verificando in via prognostica se l'impugnazione omessa avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento e se, quindi, l'inerzia abbia concretamente precluso al cliente il conseguimento del risultato utile.
- La distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato non esclude la responsabilità del professionista: ai fini risarcitori rileva la colpa nell'inosservanza della diligenza professionale e la verifica della probabilità di successo dell'attività omessa.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; censure generiche, non autosufficienti o riferite a una diversa ricostruzione della decisione sono inammissibili.
- La mancata allegazione e produzione della documentazione processuale richiesta dall'art. 369 c.p.c., in particolare della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, comporta l'improcedibilità del ricorso.
- Se la sentenza impugnata è stata notificata e il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve, il ricorso è tardivo e dunque inammissibile, salvo questioni diverse di efficacia della notifica da valutare nel caso concreto.
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