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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46751/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna (pena un anno e quattro mesi) per reati tributari (artt. 4 e 10 d.lgs. n. 74/2000 e art. 81 c.p.). Il ricorrente ha censurato: 1) la validità della proroga del termine delle indagini preliminari (art. 406 e 407 c.p.p.), sostenendo l'assenza di giusta causa e la nullità del provvedimento; 2) la tardività e la irregolarità della lista testi del P.M. (art. 468 c.p.p.); 3) l'inesistenza dell'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 4 d.lgs. 74/2000, poiché le dichiarazioni sarebbero state sottoscritte e presentate dal commercialista; 4) la mancata valutazione dell'art. 4, comma 1-ter, d.lgs. 74/2000 (riduzione o soglia del 10%); 5) la prescrizione dei reati contestati (art. 157 c.p. e art. 10 d.lgs. 74/2000); 6) il mancato riconoscimento della non menzione della condanna nel casellario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: molte delle censure erano generiche, fondate su questioni di merito o prive di specificità probatoria e dunque non sindacabili in sede di legittimità. In dettaglio: 1) la proroga delle indagini è stata ritenuta adeguatamente motivata dal G.i.p. e dalla Corte d'appello con riferimento alla delega conferita alla polizia giudiziaria; le contestazioni del ricorrente erano generiche e dunque inammissibili; 2) la lista testi è risultata depositata nel fascicolo del P.M. con timbro di cancelleria del 4/8/2020, circostanza che la Corte d'appello ha valorizzato e che il ricorrente non ha confutato con elementi concreti; 3) le doglianze sull'elemento oggettivo dell'art. 4 d.lgs. 74/2000 costituivano contestazione di merito: la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza sulla responsabilità dell'amministratore e la prova contraria non è stata fornita; 4) la censura relativa al comma 1-ter è stata ritenuta manifestamente infondata (la norma non prevede una riduzione dell'imposta del 10% ma una tolleranza sulle valutazioni); 5) l'eccezione di prescrizione era generica e priva di indicazione di un dies a quo alternativo all'accertamento; 6) il diniego del beneficio di non menzione è stato ritenuto legittimo in base al potere discrezionale del giudice e alla possibilità di considerare precedenti dichiarazioni di fallimento anche se non annotate nel certificato del casellario. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 406 cod. proc. pen.

    "Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano"

    La Corte ha ritenuto che la motivazione della proroga (delegazione di indagini alla polizia giudiziaria) rientri nella giusta causa prevista dall'art. 406; le contestazioni generiche sull'assenza di atti prima della delega sono inammissibili se non specificamente provate.

  • art. 468, comma 1, cod. proc. pen.

    La tempestività del deposito della lista testi si prova con gli elementi di cancelleria (timbri sul fascicolo); dubbi meramente ipotetici non sono idonei a screditare la registrazione formale.

  • art. 4, d.lgs. n. 74/2000

    L'elemento oggettivo del reato non è sindacabile in sede di Cassazione se l'impugnazione si limita a una rivalutazione meramente probatoria; la responsabilità dell'amministratore può sussistere nonostante la delega a un professionista, salvo prova contraria circa l'adempimento.

  • art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 74/2000

    La norma non dispone una riduzione dell'imposta evasa del 10%, ma una soglia di non punibilità per differenze valutative inferiori al 10%; l'interpretazione proposta dal ricorrente è errata e manifestamente infondata.

  • art. 10, d.lgs. n. 74/2000

    Le doglianze relative all'omessa ricostruzione contabile e alla possibile prescrizione sono inammissibili se espresse in termini generici; la Corte ha valorizzato le risultanze istruttorie (omissione o occultamento di documenti) che giustificano l'accertamento.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamata nella contestazione sulla prescrizione; la Corte ha osservato che per eccepire la prescrizione occorre indicare con precisione il dies a quo, che nel ricorso non è stato fornito.

  • art. 175 cod. pen.

    Riferito al beneficio della non menzione: il giudice ha poteri discrezionali nella concessione del beneficio e può tener conto di precedenti fatti (es. dichiarazione di fallimento) anche se non annotati nel certificato del casellario.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per l'onere delle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, previa verifica dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Le questioni relative alla validità della proroga per indagini (art. 406 c.p.p.) richiedono contestazioni precise e prove specifiche: mere affermazioni o congetture sulla mancanza di indagini sono inammissibili.
  • I profili relativi alla tempestività degli atti di cancelleria (es. deposito della lista testi) si provano attraverso la documentazione ufficiale; ipotesi non supportate da elementi documentali saranno respinte.
  • In Cassazione non è consentita una nuova valutazione di merito sui fatti già accertati: le doglianze che si riducono a una diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
  • L'art. 4, comma 1-ter, d.lgs. 74/2000 va interpretato come una tolleranza sulle valutazioni fiscali (differenze inferiori al 10%) e non come una riduzione automatica dell'imposta evasa.
  • Per eccepire la prescrizione occorre indicare con precisione il dies a quo e fornire argomentazioni puntuali: rilievi generici sulla temporalità del reato non bastano.
  • La discrezionalità del giudice nel concedere benefici (es. non menzione) può tener conto di fatti pregressi anche non annotati nel casellario; la loro assenza dal certificato non impedisce al giudice di valutarli.
  • Un ricorso per cassazione viziato da genericità o da questioni meramente di merito è dichiarato inammissibile e può comportare condanna alle spese e sanzione alla Cassa delle ammende.

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