Cassazione Civile, Ordinanza n. 03745/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di alcune cartelle di pagamento notificate a una società contribuente. In primo grado il giudice tributario aveva accolto solo in parte il ricorso, ritenendo viziata la notifica di alcune cartelle perché eseguita, per alcune di esse, tramite un operatore di posta privata oppure perché era maturata la prescrizione breve. In appello l’agente della riscossione aveva contestato sia il vizio di notifica sia il decorso della prescrizione, ma la decisione di secondo grado aveva confermato il difetto di notifica per talune cartelle. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’agente denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come invalida la notificazione effettuata con l’ausilio di un vettore privato. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, rilevando che le notifiche in contestazione ricadevano nel periodo di parziale liberalizzazione del servizio postale e che l’operatore privato era munito di licenza individuale, sicché la notifica era valida.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR, che aveva confermato il vizio di notifica per alcune cartelle, è stata quindi riformata perché incompatibile con il principio secondo cui, per il periodo considerato, la notificazione di atti tributari tramite operatore postale privato munito di licenza individuale è valida.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Disciplina la notificazione delle cartelle e degli atti della riscossione; la Corte la interpreta in coordinamento con la normativa sulla liberalizzazione postale, ritenendo valida la notifica dell’atto tributario eseguita tramite operatore postale privato abilitato nel periodo di parziale liberalizzazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Nel testo vigente dopo la modifica del 2011, consente di affermare che gli invii raccomandati relativi ad atti tributari diversi da quelli giudiziari possono essere notificati anche tramite operatore postale privato munito di licenza individuale, nel periodo di parziale liberalizzazione del servizio.
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 261 del 1999
Individua la licenza individuale quale specifico titolo abilitativo necessario per l’operatore postale privato.
È indicata come la disciplina che ha portato a compimento la liberalizzazione del settore postale; il periodo rilevante per la validità della notifica a mezzo operatore privato è quello anteriore a tale piena liberalizzazione.
È la riforma che ha attuato una liberalizzazione parziale, rilevante per individuare il periodo in cui la notifica di atti tributari tramite operatore privato abilitato è considerata valida.
Richiamata per il parallelo con la notificazione di ordinanze-ingiunzione amministrative e per sostenere che la notifica secondo le modalità della L. n. 890 del 1982 integra una modalità ulteriore rispetto alla notifica diretta dell’ente.
L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 6
È citato come precedente normativo che consente la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione secondo le modalità della L. n. 890 del 1982.
Richiamata come disciplina delle notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari e come modello di rinvio per altre notificazioni amministrative.
Richiamato in parallelo per evidenziare che il sistema prevede, in taluni casi, una modalità ulteriore di notificazione rispetto a quella diretta dell’ente.
Massime di principio
- Nel periodo di parziale liberalizzazione del servizio postale, la notificazione di atti tributari effettuata tramite operatore postale privato munito di licenza individuale è valida; l’inesistenza della notificazione resta configurabile solo in casi assolutamente residuali.
- La disciplina dettata per le notificazioni di atti giudiziari non è automaticamente estensibile alle notificazioni di atti amministrativi tributari, che vanno valutate alla luce della loro specifica natura sostanziale e del regime speciale applicabile.
- La piena liberalizzazione del settore postale introdotta dalla L. n. 124 del 2017 segna il diverso quadro normativo rispetto al periodo precedente, nel quale la legittimità della notifica dipendeva dal possesso della licenza individuale da parte dell’operatore privato.
- Quando il legislatore prevede per atti amministrativi o tributari un rinvio alle modalità della notifica postale, tale rinvio opera come modalità alternativa o ulteriore rispetto alla notificazione diretta dell’ente e non come sistema esclusivo riservato al solo fornitore del servizio universale.
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