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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21393/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte privata ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva accolto il ricorso dell'Ufficio, cassando con rinvio la sentenza di appello. Ha dedotto un unico motivo, qualificandolo come errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che l'ordinanza sarebbe stata emessa nonostante il decesso del difensore della parte intimata, avvenuto prima della decisione. Secondo il ricorrente, tale evento avrebbe imposto l'interruzione del giudizio o comunque la comunicazione dell'avviso di udienza direttamente alla parte, con conseguente nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 301, primo comma, c.p.c. In via preliminare ha anche affermato che il nuovo ricorso avrebbe superato un precedente deposito e che il termine doveva ritenersi rispettato perché la parte aveva avuto conoscenza del provvedimento solo in occasione della notifica della cartella di pagamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto più profili. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata era stata pubblicata il 5 novembre 2021 e che il ricorso per revocazione era stato notificato solo il 27 ottobre 2022, quindi oltre il termine semestrale previsto dall'art. 391-bis c.p.c. per i provvedimenti pubblicati dopo il 30 ottobre 2016. Ha inoltre escluso che, in mancanza di comunicazione del provvedimento, il termine decorresse dalla conoscenza successiva acquisita con la cartella di pagamento, ribadendo che il dies a quo coincide con la pubblicazione in cancelleria. Infine ha ritenuto che l'omessa considerazione della morte del difensore e delle conseguenze processuali ad essa collegate non integri errore di fatto revocatorio, trattandosi al più di questione processuale o di vizio denunciabile con altri mezzi, non attraverso la revocazione delle decisioni della Cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, oppure nel termine di sei mesi dalla pubblicazione

    La revocazione delle sentenze e delle ordinanze della Corte di cassazione deve essere proposta entro il termine semestrale dalla pubblicazione per i provvedimenti pubblicati dopo il 30 ottobre 2016; il termine decorre dal deposito in cancelleria, a prescindere dalla comunicazione di cancelleria.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L'errore revocatorio presuppone una falsa percezione di un fatto decisivo; non vi rientra l'omessa considerazione di questioni processuali o di profili giuridici.

  • art. 301, primo comma, c.p.c.

    violazione dell'art. 301, primo comma, cod. proc. civ.

    La doglianza relativa al decesso del difensore viene prospettata come violazione delle regole sull'interruzione del processo, ma la Corte non la esamina nel merito perché non rientrante nel perimetro della revocazione.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione del provvedimento e serve a bilanciare certezza del diritto e diritto di difesa; non dipende dalla notificazione o comunicazione alla parte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è soggetta a un termine perentorio che decorre dalla pubblicazione del provvedimento e non dalla sua conoscenza effettiva da parte della parte soccombente.
  • L'eventuale omissione della comunicazione di cancelleria non incide sul decorso del termine lungo di impugnazione, poiché il sistema processuale privilegia la certezza delle situazioni giuridiche e impone alla parte e al difensore di attivarsi per verificare lo stato del processo.
  • Non integra errore di fatto revocatorio l'omessa considerazione di una questione processuale o di un possibile vizio processuale: la revocazione presuppone una falsa percezione di un fatto, non una critica alla valutazione giuridica o alla mancata trattazione di un tema processuale.
  • Le censure relative all'interruzione del processo per eventi riguardanti il difensore o alla nullità del procedimento non sono, di regola, veicolabili tramite revocazione se non si traducano in un vero errore percettivo della Corte sul fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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