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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28773/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile della violazione dell'art. 116, comma 15, cod. strada, lamentando erronea applicazione della legge penale per l'omessa verifica, da parte del giudice di merito, dell'irrevocabilità del precedente provvedimento sanzionatorio, profilo che avrebbe rilevato ai fini della recidiva nel biennio. La Corte ha tuttavia rilevato che tale questione non era stata devoluta al giudice di appello e che, quindi, non poteva essere dedotta per la prima volta in cassazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che non possono essere prospettate in cassazione questioni che il giudice di appello non ha esaminato perché non devolute alla sua cognizione, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non deducibili in appello; evenienze escluse nel caso concreto. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, cod. strada

    norma incriminatrice/di illecito per la violazione oggetto di condanna di merito; la decisione non entra nel merito della sua applicazione, ma presuppone la responsabilità già affermata.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    dalla norma, in combinato con l'art. 609, comma 2, c.p.p., la Corte ricava il principio di preclusione alla deduzione in cassazione di questioni non proposte nei motivi di appello, salvo eccezioni.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    concorre a fondare la regola per cui il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per introdurre questioni nuove non devolute in appello, salvo i casi di rilevabilità d'ufficio o di impossibilità di dedurle prima.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state previamente devolute al giudice di appello, quando il giudice di merito abbia correttamente omesso di pronunciarsi su di esse per difetto di devoluzione.
  • La preclusione alla proposizione di questioni nuove in sede di legittimità opera salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo o di questioni non deducibili in appello; se tali eccezioni non ricorrono, il motivo è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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