Sentenza n. 707/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 413/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 413/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, munito di esecutorietà
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore della PA)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. con decreto di esecutorietà del 4 novembre 2025. Il decreto era stato notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni del decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto, comprese le spese legali liquidate dal giudice ordinario ove non già pagate. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da lui delegato, con facoltà di subdelega, affinché provveda in sostituzione dell'Amministrazione entro i successivi sessanta giorni, su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione a favore dei difensori.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo e di predisporre misure sostitutive in caso di ulteriore inadempimento.
Il decreto ingiuntivo munito del decreto di esecutorietà costituisce titolo esecutivo idoneo a fondare la domanda di ottemperanza.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione deve essere decorso dopo la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo munito di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c., notificato alla pubblica amministrazione e divenuto azionabile dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza in caso di perdurante inadempimento.
- Accertato l'inadempimento dell'amministrazione a un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente le statuizioni del titolo, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti.
- In caso di ulteriore inerzia successiva all'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendone i poteri sostitutivi e il termine per l'intervento su istanza della parte interessata.
Come è indicizzato
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