Cassazione Penale, Sentenza n. 4964/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per usura, lesioni ed estorsione sostenendo: (1) vizio di motivazione e travisamento probatorio in ordine all'attendibilità e credibilità della persona offesa (Fornaro), insistendo che i rapporti fossero solo commerciali e che contatti telefonici antecedenti dimostrassero diversa natura degli scambi; (2) errata qualificazione giuridica della condotta, che avrebbe dovuto configurare il delitto previsto dall'art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia) e non l'art. 629 c.p. (estorsione); (3) violazione dell'art. 62-bis c.p. per aver negato le attenuanti atipiche, contestando la valorizzazione negativa dei precedenti e della mancanza di resipiscenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in una impermissibile richiesta di rivalutazione del merito probatorio (capacità dimostrativa della testimonianza della persona offesa) e che la Corte territoriale avesse fornito una motivazione logica e coerente riguardo alla credibilità e alla valutazione degli elementi probatori. Sul punto della qualificazione giuridica ha confermato la valutazione della Corte d'appello, ritenendo che l'elemento psicologico tipico dell'estorsione fosse desumibile dall'intensità e dalla reiterazione delle minacce e che non sussistesse rapporto sinallagmatico giustificativo di una pretesa restitutoria. Quanto alle attenuanti atipiche, la Cassazione ha ricordato che il loro riconoscimento richiede elementi positivi e che l'assenza di tali elementi legittima il diniego operato dalla Corte d'appello. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 629 cod. pen. (estorsione)
La condotta è stata qualificata come estorsione sulla base dell'elemento psicologico desunto dall'intensità e dalla reiterazione delle minacce; la Corte ha ritenuto che non sussistesse alcun rapporto sinallagmatico che legittimasse una pretesa restitutoria.
art. 393 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia)
Richiamata dalla difesa come fattispecie alternativa, è stata esclusa perché la valutazione dell'elemento psicologico ha portato a ritenere prevalente la configurazione dell'estorsione; la distinzione tra i reati dipende dall'elemento psicologico e dalla natura della pretesa.
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
Il riconoscimento delle attenuanti atipiche non è automatico per mera assenza di elementi negativi: richiede elementi positivi di segno favorevole. La Corte d'appello ha legittimamente negato il beneficio per mancanza di tali elementi e per la rilevanza dei precedenti e del comportamento processuale.
art. 616 cod. proc. pen. (effetti dell'inammissibilità)
Per l'inammissibilità del ricorso la Cassazione ha disposto la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende di una somma determinata equitativamente (qui €3000).
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio: le censure che si risolvono nella richiesta di rivalutazione dell'attendibilità delle prove o dei testimoni sono normalmente inammissibili.
- La valutazione della credibilità della persona offesa e degli elementi di riscontro è rimessa al giudice di merito; la Cassazione verifica solo la logicità e coerenza della motivazione rispetto alle fonti di prova.
- La distinzione tra estorsione (art. 629 c.p.) ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) dipende dall'elemento psicologico; la mera presenza di pressione o richieste non esclude automaticamente la qualificazione estorsiva se emergono minacce reiterate e intense.
- Le attenuanti atipiche ex art. 62-bis c.p. non sono dovute per diritto: il loro riconoscimento richiede elementi positivi e motivati dal giudice, mentre la mancanza di tali elementi legittima il diniego.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, oltre al rigetto, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a un contributo alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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