Cassazione Civile, Ordinanza n. 24037/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La società creditrice, munita di due titoli esecutivi giudiziali, aveva avviato un'espropriazione mobiliare pignorando due autoveicoli di proprietà del debitore ai sensi dell'art. 521-bis c.p.c. Dopo l'istanza di vendita, il giudice dell'esecuzione aveva fissato l'udienza e, all'esito, aveva emesso ordinanza di vendita. Il debitore aveva proposto opposizione agli atti esecutivi deducendo la nullità dell'ordinanza di vendita per un vizio di notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza; il giudice dell'esecuzione aveva però dichiarato l'opposizione inammissibile perché tardiva. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il debitore ha denunciato la violazione dell'art. 618 c.p.c., sostenendo che l'opposizione era stata dichiarata tardiva senza fissare l'udienza di comparizione delle parti e quindi in violazione del contraddittorio. Nella memoria il ricorrente ha anche sostenuto che, essendo stato successivamente caducato il titolo esecutivo, sarebbe cessata la materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse un'ordinanza del giudice dell'esecuzione resa nella fase sommaria dell'opposizione e, anche se avesse erroneamente dichiarato inammissibile l'opposizione, non avesse natura decisoria o definitività, sicché non era impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. Ha escluso che la caducazione del titolo esecutivo facesse venir meno l'interesse alla definizione del giudizio di opposizione in cassazione, richiamando il criterio della soccombenza virtuale.
Norme richiamate
consente il pignoramento di autoveicoli nell'espropriazione mobiliare
richiamato come norma asseritamente violata; la censura è stata ritenuta inammissibile perché rivolta contro un provvedimento non decisorio
art. 111, comma 7, Cost.
il ricorso straordinario non è esperibile contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione priva di carattere di definitività
le spese seguono la soccombenza nel giudizio di legittimità
la memoria del ricorrente è stata considerata tardiva perché notificata oltre il termine previsto
art. 336, secondo comma, c.p.c.
la caducazione del titolo esecutivo comporta la perdita di efficacia degli atti della procedura esecutiva, ma non fa venir meno automaticamente l'interesse alla decisione sull'opposizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto se dovuto
d.m. 10.3.2014 n. 55, art. 2, comma 2
richiamato per la liquidazione delle spese forfettarie
Massime di principio
- L'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione definisce la fase sommaria dell'opposizione, anche se dichiara inammissibile l'opposizione, non ha carattere decisorio e definitivo e non è quindi impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
- La caducazione del titolo esecutivo comporta la perdita di efficacia degli atti della procedura esecutiva, ma non elimina automaticamente l'interesse a coltivare e definire il giudizio di opposizione agli atti esecutivi in cassazione, salvo rinuncia delle parti.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può essere dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
- Le censure che presuppongono la lesione del contraddittorio nella fase sommaria dell'opposizione non superano il vaglio di ammissibilità se sono dirette contro un provvedimento privo di definitività, il quale deve essere eventualmente contestato nei modi e nei tempi propri del giudizio di merito.
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