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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24037/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La società creditrice, munita di due titoli esecutivi giudiziali, aveva avviato un'espropriazione mobiliare pignorando due autoveicoli di proprietà del debitore ai sensi dell'art. 521-bis c.p.c. Dopo l'istanza di vendita, il giudice dell'esecuzione aveva fissato l'udienza e, all'esito, aveva emesso ordinanza di vendita. Il debitore aveva proposto opposizione agli atti esecutivi deducendo la nullità dell'ordinanza di vendita per un vizio di notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza; il giudice dell'esecuzione aveva però dichiarato l'opposizione inammissibile perché tardiva. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il debitore ha denunciato la violazione dell'art. 618 c.p.c., sostenendo che l'opposizione era stata dichiarata tardiva senza fissare l'udienza di comparizione delle parti e quindi in violazione del contraddittorio. Nella memoria il ricorrente ha anche sostenuto che, essendo stato successivamente caducato il titolo esecutivo, sarebbe cessata la materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse un'ordinanza del giudice dell'esecuzione resa nella fase sommaria dell'opposizione e, anche se avesse erroneamente dichiarato inammissibile l'opposizione, non avesse natura decisoria o definitività, sicché non era impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. Ha escluso che la caducazione del titolo esecutivo facesse venir meno l'interesse alla definizione del giudizio di opposizione in cassazione, richiamando il criterio della soccombenza virtuale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione definisce la fase sommaria dell'opposizione, anche se dichiara inammissibile l'opposizione, non ha carattere decisorio e definitivo e non è quindi impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
  • La caducazione del titolo esecutivo comporta la perdita di efficacia degli atti della procedura esecutiva, ma non elimina automaticamente l'interesse a coltivare e definire il giudizio di opposizione agli atti esecutivi in cassazione, salvo rinuncia delle parti.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può essere dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
  • Le censure che presuppongono la lesione del contraddittorio nella fase sommaria dell'opposizione non superano il vaglio di ammissibilità se sono dirette contro un provvedimento privo di definitività, il quale deve essere eventualmente contestato nei modi e nei tempi propri del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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