Cassazione Civile, Ordinanza n. 12952/2025 del 14/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario nel quale la società correntista ha chiesto la ripetizione delle somme asseritamente indebitamente percepite dalla banca a titolo di interessi ultralegali, interessi anatocistici, spese e commissioni non concordate, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali corrispondenti. La Corte d'appello aveva accolto solo parzialmente il gravame della correntista: aveva ritenuto legittimo l'ordine di esibizione e utilizzabile la documentazione prodotta, in difetto di ottemperanza della banca, ed aveva accertato un saldo complessivo a credito della correntista; tuttavia aveva respinto la domanda di ripetizione, ritenendo che essa fosse proponibile solo a conto chiuso e che, nella specie, il rapporto non fosse estinto né al momento della domanda né al momento della consulenza. La correntista ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 112, 276 e 324 c.p.c., sostenendo che sulla ammissibilità della domanda si fosse formato giudicato interno, perché il primo giudice aveva già ritenuto ammissibile la domanda e la banca non aveva impugnato tale statuizione. La banca ha resistito con controricorso e ricorso incidentale: con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. nonché nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, assumendo che mancasse l'interesse ad agire della correntista, non essendo provato che il conto fosse affidato; con il secondo motivo ha censurato la ritenuta legittimità dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e art. 119 TUB, sostenendo che la documentazione non fosse stata previamente richiesta in via stragiudiziale alla banca; con il terzo motivo ha invocato la violazione degli artt. 88 c.p.c. e 1375 c.c. per asserita contrarietà a buona fede dell'iniziativa processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale della correntista, ritenendo infondata la doglianza sul giudicato interno: ha distinto la domanda di nullità delle clausole dalla distinta domanda di ripetizione dell'indebito, affermando che il giudicato formatosi sulla prima non si estende automaticamente alla seconda. Sul ricorso incidentale della banca ha rigettato il primo motivo, osservando che l'accoglimento, sia pure parziale, della domanda da parte della Corte d'appello implicava il riconoscimento dell'interesse ad agire della correntista e che la motivazione, pur non espressa sul punto, non era mancante in senso censurabile. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, affermando che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può supplire all'onere della parte di procurarsi preventivamente la documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB mediante richiesta stragiudiziale alla banca; solo in caso di mancato riscontro ingiustificato può essere chiesto al giudice l'ordine di esibizione. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente principale per sostenere che la Corte d'appello avesse violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta infondata.
Richiamato dalla ricorrente principale nel quadro della dedotta formazione del giudicato interno; non è stato ritenuto violato.
Invocato dalla ricorrente principale per sostenere la preclusione da giudicato interno; la Corte ha escluso che il giudicato sulla nullità si estendesse alla ripetizione.
La banca lo ha richiamato per contestare l'interesse ad agire della correntista; la Corte ha ritenuto sussistente l'interesse anche prima della chiusura del conto.
Richiamato dalla banca in tema di prova dell'affidamento del conto; la Corte non ha accolto la censura.
art. 111 Cost.
Evocato dalla banca in relazione al preteso difetto assoluto di motivazione; la Corte ha escluso la nullità della sentenza.
Richiamato dalla banca per dedurre la nullità della sentenza per motivazione mancante; la Corte ha ritenuto la motivazione non mancante in senso giuridico.
L'ordine di esibizione giudiziale può essere concesso solo nei limiti e presupposti della norma e non per supplire all'inerzia della parte nella previa richiesta documentale alla banca.
Attribuisce al correntista il diritto di ottenere copia della documentazione bancaria, ma la Corte afferma che tale diritto deve essere prima esercitato in via stragiudiziale e solo in caso di mancato riscontro può essere chiesto l'ordine di esibizione in giudizio.
Richiamato dalla banca per sostenere che l'azione sarebbe stata contraria a buona fede processuale; il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del secondo motivo incidentale.
Richiamato dalla banca per dedurre la violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto in relazione alla richiesta di esibizione; il motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- La domanda di accertamento della nullità delle clausole di conto corrente e la domanda di ripetizione dell'indebito sono domande distinte: il giudicato o l'accoglimento della prima non si estendono automaticamente alla seconda.
- L'interesse ad agire del correntista può sussistere anche prima della chiusura del conto, perché l'accertamento della nullità e del saldo ricalcolato produce utilità attuali e future, tra cui la sterilizzazione di annotazioni illegittime e la riduzione del saldo finale eventualmente dovuto.
- L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non ha funzione surrogatoria dell'onere della parte di procurarsi preventivamente la documentazione bancaria: il correntista deve prima richiedere alla banca la documentazione ex art. 119, comma 4, TUB e solo in caso di ingiustificato mancato riscontro può chiedere l'intervento del giudice.
- La motivazione della sentenza non è viziata da nullità per omissione assoluta quando il decisum, anche implicitamente, presuppone la soluzione della questione contro cui si dirige la censura.
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