Cassazione Penale, Sentenza n. 19939/2026 del 29/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati organizzati in cinque gruppi, commessi tra il 1991 e il 2021. La Corte territoriale rigettò la domanda ritenendo che l'elevato numero di reati denotasse una scelta di vita criminosa e non l'esecuzione di un'unica ideazione predeterminata; inoltre osservò che le certificazioni di ludopatia e alcolismo erano emerse successivamente alla commissione dei fatti e quindi non utili a dimostrare una ideazione unitaria. In cassazione la difesa denunciò l'illogicità della motivazione: l'istanza riguardava il riconoscimento della continuazione con riferimento a ciascun gruppo di reati e non all'intero complesso, e tra i reati di alcuni gruppi sussistevano indici dell'unità di disegno criminoso (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, medesimo modus operandi); inoltre tre dei quattro reati del primo gruppo avevano già ottenuto riconoscimento della continuazione, circostanza non valutata dal giudice dell'esecuzione. Il P.G. chiese l'inammissibilità del ricorso, sottolineando che il giudice aveva motivato la scelta e che il ricorrente non aveva fornito elementi nuovi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte di appello dell'Aquila. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia omesso di valutare la richiesta limitatamente ai singoli gruppi di reati come formulata dal ricorrente, avendo invece esaminato il complesso dei reati nel loro insieme. Ha inoltre censurato la mancata considerazione del precedente riconoscimento del vincolo della continuazione tra alcuni reati del primo gruppo e l'omessa verifica della pronuncia del GIP di Pescara del 15/7/1999 con riferimento al reato del 14/6/1991. La Corte ha quindi disposto il rinvio perché il giudice dell'esecuzione compia una valutazione motivata gruppo per gruppo e consideri le precedenti determinazioni giudiziarie; la questione dell'incidenza delle dipendenze è stata ritenuta assorbita dall'accoglimento per i precedenti profili.
Norme richiamate
L'applicazione della continuazione richiede che i singoli reati siano espressione attuativa di un unico programma criminoso; il giudice deve verificare l'esistenza di una ideazione unitaria e può valutare la continuazione anche con riferimento a gruppi di reati cronologicamente prossimi all'interno di un ampio arco temporale.
Il decorso del tempo è un elemento decisivo nella valutazione della riconducibilità dei reati a una programmazione unitaria: un ampio intervallo temporale rende meno probabile una predeterminazione comune, salvo elementi che giustifichino una attuazione temporalmente frazionata di un unico fine.
Norma richiamata nella parte finale per l'anonimizzazione dei dati personali nelle pubblicazioni della decisione: in caso di diffusione omettere generalità e dati identificativi.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve valutare le richieste di riconoscimento della continuazione anche gruppo per gruppo quando l'istanza è formulata in tal senso, specie se i reati ricadono in un ampio arco temporale.
- Gli indici rilevanti per accertare l'unità ideativa sono: omogeneità della violazione (natura del reato e interesse protetto), contiguità spazio-temporale, medesime modalità o modus operandi, singole causali e prova che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo fatto.
- Un lungo intervallo temporale tra reati indebolisce la presunzione di un disegno criminoso unitario, salvo prova di una ragione che giustifichi una realizzazione frazionata del medesimo progetto.
- Il giudice non può ignorare precedenti riconoscimenti del vincolo di continuazione operati in sede di cognizione o esecuzione; se decide diversamente è tenuto a motivare specificamente le ragioni per cui quei precedenti non sono pertinenti.
- Circostanze personali come dipendenze (ludopatia, alcolismo) possono influire sulla valutazione della continuità solo se risulta che esse coesistevano o condizionavano concretamente il comportamento al momento dei reati; certificazioni posteriori non sono di per sé decisive.
- In caso di omissione di valutazioni richieste dalla domanda o di mancata considerazione di precedenti decisioni, la via corretta è l'annullamento con rinvio affinché il giudice compia la valutazione motivata richiesta.
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