Cassazione Penale, Ordinanza n. 02581/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Nell'unico motivo ha censurato la revoca sostenendo, in sostanza, che la motivazione del provvedimento sarebbe illegittima o comunque non adeguatamente argomentata; ha inoltre dedotto che i fatti segnalati dai familiari non potrebbero essere valorizzati perché coperti da presunzione di innocenza e che il giudice avrebbe dovuto valutare, in via subordinata, la possibilità di applicare una misura alternativa meno incisiva, quale la detenzione domiciliare. Dalla decisione emerge che il tribunale aveva fondato la revoca su violazioni delle prescrizioni della misura, su controlli negativi al domicilio, sulle richieste di denaro ai genitori e sui maltrattamenti che avevano indotto i familiari a proporre querela, oltre che sulla mancata attivazione in un percorso di volontariato e sull'assenza di documentazione di un'attività lavorativa lecita.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non fossero ammissibili in sede di legittimità perché non individuavano specifici vizi di diritto né manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata. Ha condiviso il giudizio complessivo del tribunale sulla mancanza di serietà del condannato nell'affrontare il percorso trattamentale e sulla conseguente inutilità della prosecuzione dell'affidamento in prova. Ha inoltre affermato che, ai fini della revoca della misura, possono essere valutati anche fatti non costituenti reato o non ancora accertati in sede giurisdizionale. È stata reputata infondata anche la doglianza sulla mancata considerazione della detenzione domiciliare, perché il giudizio di inadeguatezza del condannato copriva in radice ogni misura alternativa subordinata alla collaborazione dello stesso. Al ricorrente sono state poste a carico le spese processuali e la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La revoca dell'affidamento in prova è giustificata quando il comportamento del condannato durante il periodo di prova riveli mancanza di serietà nel percorso trattamentale e conseguente inutilità della prosecuzione della misura.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La misura alternativa richiede la collaborazione del condannato e un giudizio positivo sul percorso di prova; la sua prosecuzione può essere negata ove tale giudizio sia negativamente formulato.
Massime di principio
- In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il giudice della sorveglianza può revocare la misura quando, mediante una valutazione complessiva del comportamento tenuto dal condannato durante il periodo di prova, emerga l'assenza di una risposta positiva al trattamento e la conseguente inutilità della prosecuzione della misura.
- Ai fini della revoca di una misura alternativa possono essere apprezzati anche fatti non costituenti reato e, a maggior ragione, fatti che integrerebbero reato ma non siano ancora stati accertati con sentenza irrevocabile; non opera, in tale sede, un vincolo analogo a quello richiesto per l'affermazione di responsabilità penale.
- In sede di legittimità, la censura contro il provvedimento di sorveglianza deve individuare specifici vizi di diritto o manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione; doglianze meramente assertive o generiche sono inammissibili.
- Quando il giudice ritenga il condannato inidoneo ad affrontare utilmente il percorso trattamentale, tale valutazione può escludere in radice anche altre misure alternative che presuppongano comunque un comportamento collaborativo e affidabile del condannato.
Come è indicizzato
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