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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33181/2026 del 09/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado per il reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aveva impugnato per cassazione la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Modena, aveva revocato la sospensione condizionale della pena e disposto i lavori di pubblica utilità in sostituzione della pena inflitta. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto la mancanza di motivazione sull'attendibilità della prova etilometrica e sul corretto funzionamento dell'apparecchio alcoltest. La Corte di cassazione ha rilevato che la Corte territoriale aveva invece fornito una motivazione congrua e logica sulle ragioni del corretto funzionamento dell'etilometro e sulla conseguente responsabilità penale dell'imputato. Il motivo di ricorso si limitava a riproporre le medesime censure già formulate con l'appello e già esaminate e respinte dalla Corte territoriale, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non deducibile in sede di legittimità. Il ricorso non svolgeva una critica argomentata e puntuale della motivazione della sentenza d'appello, ma reiterava genericamente le censure già respinte in secondo grado. Alla dichiarazione di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non essendo state ravvisate ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La disposizione individua il reato per il quale l'imputato è stato condannato; la sentenza non sviluppa ulteriori profili interpretativi della fattispecie.

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta; tale specificità è necessaria perché l'impugnazione svolga la funzione di critica argomentata al provvedimento.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancata specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto, nonché il mancato confronto con la motivazione impugnata, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata, specifica e puntuale della decisione impugnata, indicando le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che fondano il dissenso.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre i motivi già dedotti con l'appello e motivatamente respinti dal giudice di secondo grado, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La mera denuncia generica di carenza o illogicità della motivazione non è sufficiente quando il ricorrente non individua le specifiche argomentazioni della decisione d'appello alle quali intende opporsi.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale

Testo integrale

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