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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32854/2026 del 03/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente era stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile per concorso in rapina aggravata e tentato omicidio ai danni della persona offesa, in relazione a uno sparo diretto contro l'autovettura della vittima, il cui proiettile aveva raggiunto il parabrezza all'altezza del capo. Aveva proposto istanza di revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., fondandola su una consulenza tecnico-investigativa di parte. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'istanza, ritenendo che l'elaborato non costituisse prova nuova e, prima ancora, non presentasse adeguate caratteristiche di prova, poiché si risolveva in una rilettura degli atti, nella prospettazione della versione dei fatti resa dal condannato e in valutazioni fondate su mappe dei luoghi e su un calcolo approssimativo delle distanze mediante Google Maps. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., sostenendo che la consulenza contenesse nuove misurazioni satellitari delle distanze tra i veicoli e una diversa ricostruzione tecnico-balistica della traiettoria del proiettile. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione, lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto non sottoscritto l'elaborato e avesse omesso di confrontarsi con le distanze tra i veicoli, con l'analisi del deposito rinvenuto sul parabrezza e con gli esiti del sopralluogo, elementi che avrebbero escluso una traiettoria frontale diretta alla testa della vittima.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, erano manifestamente infondati. Ha ricordato che la revisione è un'impugnazione straordinaria soggetta a un preventivo vaglio di ammissibilità e che la prova nuova deve essere concretamente idonea, anche alla luce delle prove già acquisite, a determinare il proscioglimento del condannato. In materia di prova scientifica, può assumere rilievo una nuova metodologia o una nuova tecnica accreditata, capace di produrre elementi fattuali nuovi o una diversa valutazione fondata su dati obiettivi nuovi; non è invece prova nuova una mera rilettura critica di dati già conosciuti e valutati nel giudizio irrevocabile. Nel caso concreto, la consulenza difensiva non indicava nuove acquisizioni scientifiche, non utilizzava tecniche innovative e non forniva elementi probatori nuovi o pienamente affidabili. Le distanze erano state calcolate in modo approssimativo, l'ispezione dei luoghi non aveva prodotto risultati probatori utili e l'elaborato si fondava su una rilettura degli atti e sulla versione del condannato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p.

    se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631

    La revisione è ammissibile quando emergano prove nuove, comprese quelle non acquisite nel precedente giudizio o acquisite ma non valutate, purché concretamente idonee, da sole o insieme alle prove già valutate, a dimostrare il proscioglimento.

  • art. 631 c.p.p.

    Il giudizio di ammissibilità richiede una verifica preliminare dell'idoneità delle nuove prove a dimostrare che il condannato debba essere prosciolto secondo le ipotesi previste dalla legge.

  • art. 633 c.p.p.

    La Corte d'appello competente svolge sia il vaglio di ammissibilità della richiesta di revisione sia la successiva cognizione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 529 c.p.p.

    Richiamato dall'art. 631 c.p.p. quale parametro per verificare se le nuove prove siano idonee a condurre a una decisione di proscioglimento.

  • art. 530 c.p.p.

    Richiamato dall'art. 631 c.p.p. quale parametro per verificare se le nuove prove siano idonee a condurre a una decisione di proscioglimento.

  • art. 531 c.p.p.

    Richiamato dall'art. 631 c.p.p. quale parametro per verificare se le nuove prove siano idonee a condurre a una decisione di proscioglimento.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Utilizzato per delimitare la sintesi dei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento di revisione, il giudice deve svolgere un preventivo vaglio di ammissibilità, verificando anche in termini concreti e realistici se le nuove prove siano astrattamente idonee, insieme a quelle già valutate, a ribaltare il giudizio di colpevolezza e a condurre al proscioglimento.
  • Sono prove nuove, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., le prove sopravvenute o successivamente scoperte, nonché quelle non acquisite nel precedente giudizio o acquisite ma non valutate, purché non siano state dichiarate inammissibili o superflue nel processo di cognizione.
  • Una prova scientifica può essere considerata nuova anche quando riguardi dati già acquisiti, se impiega metodologie o conoscenze scientifiche nuove, accreditate e pienamente attendibili, idonee a produrre nuovi elementi fattuali o valutazioni tecniche fondate su dati obiettivi nuovi.
  • Non costituisce prova nuova una consulenza che si limiti a rileggere criticamente dati già conosciuti e valutati nel giudizio definitivo, senza introdurre nuove acquisizioni scientifiche, tecniche innovative o elementi fattuali nuovi e affidabili.
  • La prova prospettata in revisione deve avere una capacità dimostrativa tale da scardinare non solo uno degli argomenti della sentenza di condanna, ma la complessiva valenza degli elementi probatori posti a fondamento della responsabilità.
  • Un elaborato tecnico fondato su ricostruzioni soggettive, mappe predisposte dal consulente, dichiarazioni del condannato e misurazioni approssimative non è idoneo a integrare una prova nuova quando non produca risultati obiettivi, scientificamente affidabili e decisivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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