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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31650/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da alcuni proprietari confinanti, i quali sostenevano che una costruzione realizzata dalle controparti violasse la distanza minima dal confine prevista dallo strumento urbanistico locale. In primo grado la domanda era stata accolta; la corte d'appello aveva poi rigettato l’impugnazione proposta dai soccombenti. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 873 c.c. e dell'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse interpretato erroneamente la disposizione urbanistica comunale, reputandola come previsione di una distanza assoluta dal confine, mentre secondo loro il Comune aveva successivamente chiarito che si trattava di un errore o di una norma da leggere in modo meno rigoroso, anche alla luce dell'orografia del territorio e della concessione edilizia rilasciata. Con il secondo motivo hanno denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando la mancata ammissione di una perizia giurata di parte che attestava pregresse violazioni della stessa disciplina da parte dei resistenti e sostenendo inoltre che il sopravvenire della normativa regionale calabrese e l'obbligo per i comuni di adottare PSC e REU avrebbero reso non più vigente il programma di fabbricazione richiamato dalla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la corte d'appello aveva fondato la decisione sulla chiara portata della norma urbanistica che imponeva una distanza minima dal confine, sulla sua inderogabilità da parte del giudice e sull'irrilevanza della concessione edilizia nei rapporti tra privati. Ha inoltre osservato che il secondo motivo era inammissibile perché, sotto l'apparente veste del vizio motivazionale, non denunciava davvero l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma mirava a sollecitare una nuova valutazione del merito; in più, la produzione documentale era tardiva e l'asserita abrogazione della disciplina avrebbe dovuto essere dedotta in appello. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    le distanze legali tra costruzioni e dal confine si determinano in base alla disciplina applicabile, che vincola il giudice nei rapporti tra privati; il permesso edilizio non incide sul diritto del vicino di far valere la violazione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la violazione di legge, ma non la mera richiesta di riesame del merito o dell'interpretazione fattuale seguita dal giudice di appello.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma, il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non copre censure sulla sufficienza o logicità della motivazione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il controllo di inammissibilità opera quando il motivo non si confronta con un orientamento consolidato o non offre argomenti idonei a superarlo, consentendo una declaratoria di inammissibilità.

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato quale parametro sistematico della funzione deflattiva del filtro di inammissibilità.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    richiamato in relazione agli effetti dell'inammissibilità su eventuali impugnazioni incidentali.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    costituisce il parametro del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • In tema di distanze legali tra costruzioni, la concessione o licenza edilizia rileva solo nel rapporto tra privato e pubblica amministrazione e non può sanare nei confronti del vicino una costruzione oggettivamente contrastante con le distanze imposte dalla disciplina urbanistica o civilistica.
  • Quando la norma locale sulle distanze abbia un contenuto chiaro, il giudice non può correggerla o disapplicarla in base a presunti errori materiali o a valutazioni di opportunità urbanistica; eventuali modifiche spettano all'ente competente o devono essere fatte valere nelle sedi impugnatorie proprie.
  • Il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito è inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è più consentita una censura sulla mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • La deduzione di sopravvenute modifiche normative o dell'asserita abrogazione di una disciplina deve essere tempestivamente introdotta e prospettata nei gradi di merito, non potendo essere utilizzata in cassazione per introdurre una questione nuova o tardiva.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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