Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23648/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi-contribuente)

La controversia

Un contribuente, socio di una società a responsabilità limitata, aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004 con il quale l’Ufficio gli imputava un maggior reddito di capitale emerso da una verifica svolta nei confronti della società. Dopo il rigetto in primo grado, la CTR aveva dichiarato cessata la materia del contendere in appello, prendendo atto della richiesta dell’Agenzia di estinzione del giudizio per avere l’Ufficio prestato acquiescenza alla decisione resa nei confronti della società, e aveva compensato le spese. Gli eredi del contribuente hanno ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR disposto la compensazione delle spese invece della liquidazione secondo soccombenza virtuale; omesso esame di fatti decisivi, perché erano state chieste nei gradi di merito le spese e depositata la nota spese; nullità della sentenza per motivazione assolutamente mancante o apparente, poiché la CTR aveva motivato la compensazione richiamando il solo 'silenzio delle parti'.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati e accolto congiuntamente i tre motivi. Ha affermato che, nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere conseguente ad annullamento in autotutela dell’atto impugnato non può seguire automaticamente la compensazione delle spese; il giudice può disporla solo all’esito di una valutazione complessiva della lite e con adeguata motivazione, trattandosi di ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista per l’estinzione. Poiché la motivazione della CTR, fondata sul mero 'silenzio delle parti', è stata ritenuta apparente e quindi inidonea a rendere percepibile il percorso decisorio, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario la compensazione delle spese non opera automaticamente per il solo fatto dell'estinzione o della cessazione della materia del contendere; può essere disposta solo con una motivazione adeguata e sulla base di una valutazione complessiva della lite, distinta dalla previsione automatica del comma 3

  • art. 46 d.lgs. n. 546/1992

    l'estinzione del giudizio si verifica anche per cessazione della materia del contendere; le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge sulla regolazione delle spese

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    norma processuale invocata per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma processuale invocata per nullità della sentenza per difetto o apparenza di motivazione

  • art. 88 c.p.c.

    l'annullamento in autotutela, quando sia espressione di lealtà processuale e non di manifesta illegittimità originaria dell'atto, può giustificare una valutazione favorevole ai fini della compensazione delle spese

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale in base alla proposta del relatore

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    la compensazione ope legis per qualsiasi estinzione del giudizio non può essere applicata in modo automatico, perché tale automatismo è stato ritenuto costituzionalmente illegittimo

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere derivante dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato non comporta di per sé la compensazione delle spese: il giudice deve verificare concretamente la lite e motivare la scelta.
  • La regola della soccombenza virtuale costituisce il criterio di riferimento per la liquidazione delle spese quando il giudizio si estingue per effetto dell'annullamento dell'atto, salvo che ricorrano ragioni specifiche e adeguatamente motivate per la compensazione.
  • La compensazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere è legittima solo se il giudice esplicita una valutazione complessiva della controversia; una motivazione generica o meramente apodittica integra vizio di motivazione.
  • L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo può incidere sulla regolazione delle spese come comportamento conforme a lealtà processuale, ma non elimina l'obbligo del giudice di motivare il diverso assetto delle spese rispetto alla soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.