Cassazione Penale, Sentenza n. 11386/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione che aveva rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione: il ricorrente contestava l'erronea applicazione dell'art.314 c.p.p. e un vizio di motivazione, sostenendo che non fosse sussistente il nesso causale tra una presunta colpa concausativa a lui ascrivibile (basata sull'interrogatorio dell'8 marzo 2013, con dichiarazioni ritenute mendaci circa la caduta della vittima dalla finestra) e il mantenimento della misura cautelare per il reato di rapina sino al 27 marzo 2014. Il ricorrente faceva valere che già il Tribunale per il riesame aveva escluso la gravità indiziaria per il tentato omicidio e che dalle dichiarazioni iniziali dei presenti emergeva la sua estraneità ai fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità nel procedimento di riparazione sia limitato alla verifica della correttezza del procedimento logico-giuridico e che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato la valutazione della condotta del ricorrente. In particolare la Corte ha confermato che il mendacio reso in sede di interrogatorio può integrare una causa impeditiva al diritto all'indennizzo (colpa grave) quando contribuisca in modo rilevante al quadro indiziario che ha determinato l'adozione o il mantenimento della custodia cautelare; tale valutazione era correttamente svolta dalla Corte d'appello e resistente alle censure. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
"chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"
La norma tutela chi è stato prosciolto ma esclude il diritto alla riparazione se l'interessato ha concorso, con dolo o colpa grave, a dare causa alla custodia cautelare; il giudice deve accertare d'ufficio tale condizione impeditiva.
Definisce la nozione di colpa; la Corte la utilizza per delimitare quando una condotta, pur non volontariamente diretta a cagionare la custodia, possa essere considerata colpa grave idonea ad escludere l'indennizzo.
Sezioni Unite, n. 51779 del 28.11.2013 (Nicosia)
Principio secondo cui il giudice del procedimento di riparazione deve valutare se il comportamento dell'interessato abbia effettivamente causato o contribuito all'adozione o al mantenimento della custodia cautelare; la funzione solidaristica dell'indennizzo non consente che esso risarcisca comportamenti dolosi o gravemente colposi.
Sez. Unite n. 43 del 13.12.1995 (Sarnataro)
Ha esteso la nozione di dolo rilevante ai fini impeditivi anche alle condotte consapevoli che, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit", generano allarme sociale e giustificano l'intervento dell'autorità.
Sez. Unite n. 32383 del 27.5.2010 (D'Ambrosio)
Stabilisce che il giudice deve valutare la condotta dell'imputato sia anteriormente sia successivamente alla misura cautelare e al momento della conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico.
Sez. 4, n. 43302 del 23.10.2008 (Maisano)
Precisa che una condotta imprudente o negligente che renda prevedibile l'intervento dell'autorità può integrare la colpa grave ostativa all'indennizzo.
art. 4 comma 4 lett. b) D.Lgs. 8 novembre 2021 n.188
Aggiornamento normativo citato dalla Corte; la modifica non esclude la rilevanza del mendacio come fattore valutabile come colpa grave quando esso contribuisca al mantenimento della custodia.
Massime di principio
- Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione il controllo di legittimità è limitato alla correttezza del procedimento logico-giuridico del giudice di merito; la valutazione del fatto e della gravità della colpa resta in primo luogo appannaggio del giudice di merito.
- Il diritto all'indennizzo è escluso se l'interessato ha contribuito con dolo o colpa grave all'applicazione o al mantenimento della custodia cautelare; il giudice deve accertare questa circostanza d'ufficio.
- Il mendacio reso in sede di interrogatorio può costituire colpa grave rilevante ai fini della esclusione dell'indennizzo quando, valutato nel quadro probatorio complessivo, abbia contribuito significativamente al mantenimento della misura cautelare.
- La valutazione della sussistenza di dolo o colpa grave considera la condotta sia prima sia dopo l'adozione della misura e dal momento in cui l'imputato viene a conoscenza del procedimento a suo carico.
- Il silenzio e il mendacio sono trattati diversamente: il semplice esercizio del diritto di non rispondere non equivale automaticamente a colpa grave, mentre una falsa rappresentazione dei fatti, se rilevante e inverosimile rispetto ad altre fonti, può esserlo.
- In situazioni analoghe è strategico per la difesa correggere tempestivamente eventuali dichiarazioni errate, produrre elementi di prova che smentiscano le fonti indiziarie e contestare in modo specifico la sussistenza del nesso causale tra le proprie dichiarazioni e il mantenimento della custodia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11368/2024 del 19/03/2024
- Sentenza penale · 19 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11369/2024 del 19/03/2024
- Sentenza penale · 19 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11372/2024 del 19/03/2024
- Sentenza penale · 19 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11376/2024 del 19/03/2024
- Sentenza penale · 19 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11377/2024 del 19/03/2024
- Sentenza penale · 19 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11378/2024 del 19/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →