Cassazione Penale, Sentenza n. 3368/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'annullamento, da parte del Tribunale del riesame di Venezia, delle misure cautelari (carcere per Fulle Lorenzo e arresti domiciliari per Casagrande Maichel) relative a due furti aggravati del 16 e 22 gennaio 2024. In particolare, il riesame aveva ritenuto mancante la condizione di procedibilità per il furto del 22/01/2024 perché la persona offesa aveva inizialmente sporto denuncia il 22/01/2024 e la presunta querela successiva (inviata via email il 26/02/2024) non era autenticata e priva delle formalità previste dall'art. 337 cod. proc. pen. Il Procuratore ha sostenuto che, considerati l'invio dell'email, la copia del passaporto allegata e la precedente identificazione della persona offesa in sede di denuncia, va preferita un'interpretazione che riconosca la validità della querela e la certezza della volontà punitiva della vittima.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso in parte: ha ritenuto fondato il motivo relativo al furto del 22 gennaio 2024 e ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame limitatamente a tale episodio, rinviando il giudizio al Tribunale di Venezia per un nuovo esame. La Corte ha concluso che il riesame non ha adeguatamente considerato, congiuntamente, la copia del documento allegata all'email, la precedente identificazione della vittima e la giurisprudenza che consente di desumere la volontà punitiva e l'identità anche da circostanze non strettamente formali; ne consegue la necessità di riesaminare la sussistenza della condizione di procedibilità.
Norme richiamate
art. 337 cod. proc. pen.
Prevede le formalità per la proposizione della querela per i reati perseguibili solo su querela. La Corte ha precisato che la mancata osservanza di tutte le formalità non determina automaticamente l'improcedibilità quando sia comunque certa la provenienza dell'atto e la volontà punitiva della persona offesa.
Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013
Una volta accertata la sicura provenienza dell'atto, l'eventuale mancata identificazione del depositante non rileva ai fini della validità della querela.
Sez. 4, n. 5446 del 23/01/2019
L'omessa identificazione, ove sia comunque certo che l'atto provenga dal soggetto legittimato, costituisce una mera irregolarità irrilevante ai fini della procedibilità.
Sez. 3, n. 5457 del 13/02/1979
Principio della conservazione degli atti: gli atti processuali vanno interpretati favorevolmente e preservati quando possibile.
Sez. 1, n. 15180 del 19/06/1978
Principio del favor querelae: le interpretazioni devono andare nella direzione di riconoscere la querela quando ciò sia compatibile con gli elementi di fatto.
Sez. F, n. 32190 del 24/07/2002 e Sez. 5, n. 30300 del 10/04/2012
Fatti successivi, come la costituzione di parte civile, possono corroborare la qualifica di atto quale querela anche se l'atto originario era privo di alcune formalità.
Massime di principio
- La mancanza di alcune formalità nella proposizione della querela (es. assenza di firma autenticata) non comporta automaticamente improcedibilità se si può accertare con certezza la provenienza dell'atto e la volontà punitiva della persona offesa.
- La valutazione della procedibilità dev'essere effettuata considerando il quadro fattuale nel suo complesso (precedente identificazione, documenti allegati, modalità e contenuto dell'atto, fatti successivi) e non solo la forma formale dell'atto.
- Occorre applicare i principi di conservazione degli atti e di favor querelae, privilegiando interpretazioni che consentano di ritenere valida la querela quando le circostanze dimostrano chiaramente la volontà della vittima.
- Dichiarazioni inviate via email possono integrare una querela quando la loro provenienza e identità siano ragionevolmente certe (ad es. allegazione del documento di identità già utilizzato per l'identificazione in sede di denuncia).
- In caso di dubbi sulla sussistenza della procedibilità il giudice di merito deve compiere una nuova valutazione sulla base dei principi giurisprudenziali richiamati; la soluzione procedurale corretta può essere il rinvio per nuovo esame piuttosto che un'annullamento definitivo.
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