Cassazione Civile, Ordinanza n. 13237/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 contro il decreto della Corte d'appello che aveva respinto due domande di equa riparazione, poi riunite, ritenendo che non vi fosse esatta corrispondenza tra la persona che chiedeva l'indennizzo e il soggetto che risultava parte dei giudizi presupposti, perché negli atti di quei giudizi erano indicati una diversa data di nascita e un diverso codice fiscale. La Corte d'appello aveva escluso che la certificazione anagrafica e la nota dell'Agenzia delle Entrate potessero valere a sanare il problema, osservando che il giudice dell'equa riparazione non può correggere i provvedimenti che hanno definito i giudizi presupposti, trattandosi di errore materiale riferibile al giudice di quei giudizi. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 287 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere non correggibile, in sede di equa riparazione, l'erronea indicazione del codice fiscale contenuta nei procedimenti presupposti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha rigettato. Ha affermato che il diritto all'equa riparazione spetta soltanto a chi sia stato parte del processo presupposto e che l'individuazione del legittimato va effettuata in base agli elementi identificativi contenuti negli atti di quel giudizio, cioè nome, cognome, residenza e codice fiscale. Il giudice dell'equa riparazione può invitare a integrare la prova documentale nella fase monitoria, ma non può attribuire l'indennizzo a soggetti diversi da quelli risultanti dagli atti del processo presupposto, né correggere i dati identificativi delle parti di quel procedimento; il rimedio ex art. 287 c.p.c. riguarda solo gli errori materiali del provvedimento del giudice che lo ha emesso. La verifica dell'identità tra il soggetto richiedente e la parte del giudizio presupposto è valutazione di fatto, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione. Il ricorso è stato pertanto respinto con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La domanda/opposizione di equa riparazione presuppone la legittimazione del soggetto che sia stato parte del giudizio presupposto, da verificarsi sulla base degli atti di quel processo.
art. 6, paragrafo 1, CEDU
Il diritto all'equa riparazione nasce dalla violazione del termine ragionevole del processo convenzionalmente garantito.
La correzione degli errori materiali è ammessa solo per quelli contenuti nel provvedimento del giudice che li ha commessi, se individuabili chiaramente dal contesto, e non per rettificare i dati identificativi delle parti di un giudizio presupposto.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata.
art. 3, comma 3, L. 24 marzo 2001, n. 89
Il giudice dell'equa riparazione deve invitare la parte a rimediare all'insufficienza della prova nella fase monitoria, ma non può riconoscere il diritto a soggetti diversi da quelli risultanti dal processo presupposto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La verifica dell'identità del soggetto richiedente rispetto alla parte del giudizio presupposto è apprezzamento di fatto, sindacabile in cassazione solo entro i limiti del vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo, perché il procedimento era esente dal relativo pagamento.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 la legittimazione attiva spetta solo a chi risulti parte del processo presupposto, secondo gli elementi identificativi emergenti dagli atti di quel giudizio.
- L'errore nei dati identificativi della parte del giudizio presupposto non può essere emendato dal giudice dell'equa riparazione mediante correzione dei provvedimenti che hanno definito quel giudizio, poiché la rettifica ex art. 287 c.p.c. riguarda soltanto gli errori materiali del provvedimento del giudice che lo ha emesso.
- Il giudice dell'equa riparazione può richiedere integrazioni documentali nella fase monitoria, ma non può attribuire l'indennizzo a un soggetto diverso da quello che risulta parte del giudizio presupposto.
- L'accertamento dell'identità tra il richiedente l'equa riparazione e la parte del processo presupposto è un apprezzamento di fatto, censurabile in cassazione nei soli limiti del vizio motivazionale.
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