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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22646/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato impugnava la sentenza per tre motivi: 1) illegittimità del procedimento in sua assenza perché il difensore di fiducia nominato (avv. Catapano) avrebbe rinunciato senza averlo informato della vocatio in iudicium; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il fatto di reato contestato era la registrazione in albergo con documento di altra persona e la successiva dichiarazione delle generalità di quest'ultima agli organi di polizia (art. 494 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: sul primo motivo ha ritenuto infondato che la procedura in assenza fosse illegittima, perché la notificazione della vocatio in iudicium era stata effettuata al difensore di fiducia e la successiva rinuncia di quest'ultimo, con la dichiarazione di mancato contatto con l'assistito, dimostra che l'imputato si era volontariamente sottratto alla conoscenza del processo; sul secondo e terzo motivo ha ritenuto i motivi una mera riproduzione di argomentazioni già valutate e motivatamente rigettate in appello, quindi inammissibili per genericità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 494 cod. pen.

    Delitto contestato: uso del documento di altra persona e dichiarazione di generalità al posto di altri; è la fattispecie penale per la quale l'imputato è stato condannato.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di procedimento in absentia: la Corte sottolinea la necessità di verificare l'effettiva conoscenza del procedimento dall'imputato quando la domiciliazione è presso un difensore.

  • art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come modifica legislativa rilevante: il difensore d'ufficio può rifiutare la domiciliazione, separando l'onere della domiciliazione dall'onere della difesa; utile al ragionamento sulla responsabilità dell'imputato rispetto al contatto col difensore di fiducia.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte di merito ha escluso l'applicazione perché ha ritenuto la condotta intenzionalmente diretta a ostacolare i controlli di polizia, elemento di gravità che esclude la tenuità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020

    Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso senza intervento delle parti nelle forme previste dalla legge.

  • art. 6 CEDU (giurisprudenza Corte EDU)

    Richiamato come parametro di garanzia sul diritto a un processo equo; la Corte ha disposto che l'ignoranza del processo non è "incolpevole" quando l'imputato stesso ha nominato e poi non ha contattato il difensore di fiducia, o ha manifestato disinteresse.

  • Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)

    «ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa»

    Giurisprudenza di legittimità che stabilisce la necessità di verificare l'effettiva instaurazione del rapporto con il difensore; la Corte l'ha richiamata per distinguere i casi di domiciliazione d'ufficio da quelli di difensore di fiducia e per motivare la valutazione sulla conoscenza effettiva del processo.

Massime di principio

  • La nomina di un difensore di fiducia e la ricezione per costui della notificazione della vocatio in iudicium costituiscono presupposto che grava sull'imputato affinché mantenga un contatto diligente: la mancata instaurazione del rapporto con il difensore può essere considerata volontaria sottrazione alla conoscenza del processo.
  • La semplice rinuncia successiva del difensore di fiducia non annulla automaticamente la validità delle notificazioni già effettuate al domiciliatario, soprattutto se la rinuncia documenta l'assenza di contatti col cliente.
  • Il giudice di legittimità non riesamina ex novo questioni di merito già motivate e rigettate dal giudice di appello: la riproposizione pedissequa degli stessi motivi senza censura specifica della motivazione del merito è inammissibile.
  • Per il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) vanno valutati non solo l'entità dell'offesa ma anche il dolo, le finalità della condotta e l'eventuale ostacolo arrecato all'azione di controllo delle autorità; la sussistenza di intento doloso e danno alla funzione pubblica può escludere la tenuità.
  • In processi in cui l'imputato è difeso, occorre sempre valutare se l'ignoranza del procedimento sia 'incolpevole'; se l'imputato ha posto in essere comportamenti che dimostrano disinteresse o sottrazione volontaria, le garanzie della CEDU non richiedono l'annullamento automatico del processo.

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