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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20883/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per il reato di estorsione in concorso (artt. 110, 629 c.p.) con aggravamento ex art. 7 D.L. 159/1991, articolando sette motivi: 1) censura della attendibilità della persona offesa Coniglione e della base probatoria; 2) vizio per motivazione stereotipata ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen.; 3) contestazione della configurabilità dell'intimidazione ai sensi dell'art. 629 c.p.; 4) contrasto nella valutazione dell'aggravante ex art. 416-bis c.p.; 5) mancata motivazione sulla continuazione e sull'aggravante di cui all'art. 628 comma 2 n.1 e 3 c.p.; 6) doglianza sulla sussistenza della recidiva; 7) vizio nella negazione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Ha ritenuto che i primi due motivi attengano al merito e non siano sufficientemente specifici, sottolineando che la valutazione della attendibilità delle dichiarazioni è competenza del giudice di merito e che la sentenza di merito aveva adeguatamente motivato indicando riscontri (depositi del teste Scardilli e captazioni). Quanto ai motivi riguardanti l'intimidazione e l'aggravante mafiosa, la Corte ha confermato l'interpretazione dei giudici di merito secondo cui l'intimidazione può desumersi dall'imposizione di una somma per la 'protezione' e dalle modalità esecutive (ingresso violento con accompagnatori su ciclomotori), non richiedendo una minaccia esplicita. La valutazione sulla continuazione e sulle aggravanti è stata ritenuta esaurientemente motivata in relazione all'interruzione/riappropriazione della gestione del servizio di sorveglianza. Anche la recidiva e il diniego delle attenuanti generiche sono stati ritenuti correttamente motivati. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Principio di concorso di persone nel reato; utilizzato per ritenere la responsabilità del ricorrente in concorso con altri

  • Codice penale, art. 629 commi 1 e 2

    Delitto di estorsione; la Corte ha ritenuto che l'intimidazione possa risultare anche dall'imposizione di un 'servizio di protezione' e dalle modalità esecutive, anche in assenza di minacce esplicite

  • D.L. 159/1991, art. 7

    Aggravamento connesso a fenomeni di tipo mafioso; applicato in ragione del contesto territoriale e delle modalità di imposizione del servizio

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Regole sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia correttamente valutato coerenza, costanza e riscontri

  • Codice penale, art. 416-bis

    Aggravante per metodo mafioso: la Corte precisa che il carattere mafioso può desumersi dalle modalità esecutive e dall'imposizione del servizio, non dalla sola reazione della vittima

  • Codice penale, art. 628 comma 2 n.1 e 3

    Aggravanti connesse alle modalità dell'azione (uso di più persone, violenza, ecc.); le condotte collettive e l'accesso violento sono state ritenute idonee a integrare tali aggravanti

  • Codice di procedura penale, art. 606

    Parametri di impugnazione per la cassazione: il ricorso deve rispettare i limiti di specificità e deduzione del vizio; qui la Corte ha ritenuto i motivi aspecifici e meramente rivendicativi

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Conseguenze per ricorso inammissibile: condanna al pagamento delle spese e summe alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria di euro 3.000

Massime di principio

  • La valutazione della attendibilità delle dichiarazioni è prerogativa del giudice di merito; la Cassazione non substituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito salvo errori specifici di diritto o manifeste illogicità.
  • L'intimidazione ai fini dell'estorsione può essere accertata anche in assenza di minacce esplicite se le modalità di imposizione, il contesto e le condotte esecutive denotano costrizione o imposizione di protezione/servizi.
  • L'aggravante di tipo mafioso (art. 416-bis) può essere riconosciuta in base al metodo e alle modalità di esecuzione del fatto, non esclusivamente dalla reazione della vittima.
  • Per contestare in Cassazione la qualificazione della continuazione o l'applicazione di aggravanti occorre affrontare specificamente e puntualmente la motivazione di merito e indicare errori giuridici, non una mera diversa ricostruzione dei fatti.
  • La dichiarazione di recidiva e il diniego delle attenuanti generiche richiedono che il ricorrente dimostri un vizio di logica o di diritto nella motivazione del giudice di merito; la mera dissociazione dalle valutazioni del giudice non è sufficiente.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi con le argomentazioni di merito; censure vaghe o che chiedano una diversa valutazione probatoria sono inammissibili.

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