Sentenza n. 4602/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego ministeriale di riconoscimento di un titolo di formazione conseguito in Spagna ai fini dell’esercizio della professione di insegnante di sostegno nelle scuole dell’infanzia e primaria
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha proposto appello, chiedendo la sospensione dell’efficacia e la riforma della sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il diniego del riconoscimento del titolo estero. In via preliminare, il Ministero ha documentato che la ricorrente di primo grado, con atto acquisito al protocollo ministeriale il 30 giugno 2025, aveva rinunciato all’istanza di riconoscimento del titolo, manifestando contestualmente l’intenzione di iscriversi ai percorsi formativi previsti dall’art. 7 del d.l. n. 71/2024, convertito dalla l. n. 106/2024. Il Ministero ha quindi dedotto il sopravvenuto venir meno dell’interesse concreto e attuale al ricorso di primo grado. L’appellata non si è costituita. In camera di consiglio il Collegio ha prospettato la questione dell’improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse e ha ritenuto di poter definire il giudizio con sentenza semplificata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e annullato senza rinvio la sentenza del TAR, dichiarando improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo estero, intervenuta nel corso del giudizio e prima della pubblicazione della sentenza di primo grado, ha fatto venir meno l’interesse concreto e attuale della ricorrente a ottenere l’annullamento del diniego ministeriale. Il Collegio ha precisato che la sopravvenuta carenza di interesse maturata in appello rileva anche con riguardo al ricorso di primo grado, poiché il rapporto processuale amministrativo resta unitario nei due gradi di giudizio. L’appello non è stato dichiarato inammissibile, poiché il Ministero conservava un interesse concreto all’eliminazione della sentenza che aveva annullato il proprio diniego. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate. Il contributo unificato del primo grado è stato posto a carico dell’originaria ricorrente, mentre quello prenotato a debito per l’appello è stato posto a carico del Ministero.
Norme richiamate
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, quando il contraddittorio e l’istruttoria sono completi e la causa è matura per la decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 7 d.l. n. 71/2024, convertito dalla l. n. 106/2024
La rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo estero è stata effettuata ai fini della partecipazione ai percorsi formativi previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la rinuncia sopravvenuta all’istanza amministrativa oggetto del provvedimento impugnato può determinare il venir meno dell’interesse concreto e attuale al ricorso contro tale provvedimento e comportare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado, anche se verificatasi durante il giudizio d’appello, deve essere rilevata dal giudice d’appello, poiché il rapporto processuale amministrativo permane unitario nei due gradi di giudizio.
- L’appello proposto dall’amministrazione contro una sentenza che abbia annullato un proprio provvedimento non è inammissibile per il solo fatto che l’interesse sostanziale del privato sia successivamente venuto meno: l’amministrazione conserva l’interesse a ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole e la conseguente improcedibilità del ricorso originario.
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