Cassazione Civile, Ordinanza n. 11482/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria nei confronti di un comune per il pagamento di somme dovute in relazione a fatture di fornitura energetica. In appello la corte territoriale ha accertato che l'ente aveva già pagato parte delle somme a una precedente titolare dei crediti e che vi era stata parziale compensazione di ulteriori debiti, ma ha anche ritenuto validamente notificata la cessione dei crediti via PEC prima di alcuni pagamenti effettuati dal comune all'originaria creditrice, condannando quindi l'ente al pagamento di ulteriori importi e degli interessi moratori. La cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 231/2002 in tema di interessi moratori e spese di recupero; ulteriore violazione del medesimo decreto; omessa pronuncia e violazione di legge in relazione agli interessi moratori e alle spese di recupero; erronea applicazione del principio di soccombenza sulle spese. Il comune ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con cinque motivi, depositato però oltre il termine lungo.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito le censure della ricorrente principale perché ha dichiarato il ricorso principale improcedibile per difetto di valida procura speciale al giudizio di legittimità, rilevando che la procura richiamata era quella apposta in calce all'atto di appello e dunque anteriore alla sentenza impugnata. Ha inoltre escluso che il vizio potesse essere sanato con il documento prodotto in memoria ex art. 378 c.p.c., trattandosi comunque di un incarico professionale e non di una procura speciale autenticata. In via ulteriore ha osservato che, anche a voler esaminare i motivi, essi sarebbero stati inammissibili per mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorso incidentale del comune è stato dichiarato inefficace perché tardivo, essendo stato proposto oltre il termine lungo e quindi privo di efficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c. La Corte ha quindi condannato la ricorrente principale a rifondere le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione richiede una procura speciale specificamente riferita al giudizio di legittimità e successiva alla sentenza impugnata.
La valida procura speciale deve risultare agli atti nei termini e con i requisiti richiesti per l'ammissibilità del ricorso.
La memoria depositata in prossimità dell'udienza non può sanare la mancanza originaria di procura speciale per il ricorso per cassazione.
Non è ammessa sanatoria della carenza di procura speciale per cassazione mediante rinnovazione successiva.
Il ricorso incidentale proposto oltre il termine lungo è inefficace quando il ricorso principale è improcedibile o inammissibile.
Il controricorso con ricorso incidentale segue i termini perentori propri della difesa nel giudizio di legittimità.
Disciplina il deposito del ricorso incidentale nel giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di definizione del giudizio con improcedibilità/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato dai motivi di ricorso in tema di interessi moratori e spese di recupero del credito commerciale, ma non esaminato nel merito per l'improcedibilità del ricorso principale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura deve essere speciale in senso proprio: deve cioè riferirsi specificamente al ricorso per cassazione e non può essere desunta da una procura rilasciata per il precedente grado di merito o da un atto anteriore alla decisione impugnata.
- La mancanza della procura speciale per il giudizio di legittimità determina l'improcedibilità del ricorso e non è sanabile con successivi atti o con il deposito di un mero incarico professionale privo dei requisiti formali della procura.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre le stesse difese svolte nei gradi di merito.
- Il ricorso incidentale tardivo è inefficace se proposto oltre il termine lungo, anche quando il ricorso principale venga dichiarato improcedibile; in tal caso la soccombenza va riferita alla sola parte che ha proposto l'impugnazione principale.
- Ai fini della liquidazione delle spese, quando il ricorso principale viene dichiarato improcedibile e l'incidentale è inefficace, la parte che ha promosso il ricorso principale resta l'unica soccombente rilevante nel giudizio di cassazione.
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