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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25530/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi principali: 1) vizio di motivazione e violazione delle norme processuali (artt. 125, 192, 546 c.p.p.) per non aver adeguatamente valutato l'attendibilità della persona offesa — per età, incongruenze nel racconto circa l'ubicazione del denaro sottratto, il successivo ricovero e l'impossibilità a testimoniare due anni dopo — e per aver trascurato l'omesso recupero della refurtiva e della parrucca e il fatto che lo scooter usato fosse intestato al ricorrente (circostanza che, secondo il ricorrente, dimostrerebbe la sua estraneità). 2) vizio di motivazione circa la configurazione dell'aggravante della "minorata difesa" (art. 61, n. 5, cod. pen.), per mancata valutazione delle censure sollevate sulla sua configurabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato i motivi come manifestamente infondati. In particolare: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la valutazione della credibilità della persona offesa (e la prudenza nella mancata identificazione completa di uno degli imputati è stata considerata indice di attendibilità); le dichiarazioni della persona offesa sono state ritenute riscontrate da altri testi e la presenza dell'imputato nell'abitazione non è stata negata dallo stesso; la mancata individuazione della refurtiva o della parrucca non scalfisce il solido quadro probatorio fondato su prove dirette e riscontri. Quanto all'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, c.p., la Corte d'appello ha dato specifica motivazione collegando l'età a ulteriori condizioni (problemi di vista, deambulazione, trovarsi sola in casa ecc.) che configurano la vulnerabilità sfruttata dall'agente. Conseguenze pratiche: confermata la condanna di merito (pena inflitta in primo grado: 2 anni di reclusione e euro 640,00 di multa), inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen.

    L'aggravante della minorata difesa non si configura automaticamente per la sola età avanzata della persona offesa; richiede motivazione specifica che evidenzi la particolare vulnerabilità della vittima dalla quale l'agente abbia tratto vantaggio (es. problemi di vista, deambulazione, trovarsi sola).

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Le regole restrittive sulle dichiarazioni non sono automaticamente applicabili alla persona offesa: le sue dichiarazioni possono da sole suffragare la condanna se la corte verifica e motiva la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto, con maggior rigore rispetto ad altri testimoni.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiede adeguata motivazione sulle prove; la Corte di merito ha fornito motivazione congrua sulla attendibilità e sul quadro probatorio.

  • art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Disciplina le ipotesi di ricorso per cassazione; il vizio dedotto dal ricorrente è stato ritenuto manifestamente infondato perché la valutazione di merito è questione di fatto non sindacabile in assenza di manifeste contraddizioni.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richieste di enunciazione dei motivi nei limiti necessari per la motivazione: il ricorso è stato formulato nei limiti richiesti dalla norma.

  • art. 616 c.p.p. (come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)

    Consente la condanna per spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, commisurata alla responsabilità del ricorrente: la Corte ha condannato il ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (e successivi provvedimenti di estensione)

    Riferimento procedurale alla disciplina che ha consentito l'intervento delle parti nella trattazione del ricorso; la norma e le its successive estensioni regolano termini e modalità processuali rilevanti per la trattazione.

  • Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 (Bell'Arte)

    Giurisprudenza consolidata secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono fondare la condanna se adeguatamente motivate e riscontrate.

  • Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021 (Cardellini)

    Orientamento secondo cui la sola età non basta per presumere la minorata difesa: è necessaria motivazione che evidenzi situazioni di particolare vulnerabilità sfruttata dall'agente.

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto: la Cassazione interviene solo se emergono manifeste contraddizioni o insufficienze logiche nella motivazione della corte di merito.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate e riscontrate, da sole reggere una condanna; tuttavia la loro valutazione richiede più rigore rispetto a quella di un testimone comune.
  • La mancata individuazione della refurtiva o di un oggetto descrittivo (es. parrucca) non impedisce la condanna se esistono riscontri probatori diretti e altre testimonianze che confermano la dinamica del reato.
  • Per l'aggravante della minorata difesa (art. 61, n. 5 c.p.) occorre motivazione specifica: l'età va valutata insieme ad altri fattori che dimostrino la particolare vulnerabilità della vittima sfruttata dall'autore.
  • In cassazione è essenziale dimostrare un vizio di diritto o una manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione di merito; i motivi meramente critici sulla valutazione delle prove sono, di norma, inammissibili o manifestamente infondati.
  • Il rigetto del ricorso per cassazione può comportare la condanna alle spese e a somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., se il ricorso risulta infondato o presentato con colpa.

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