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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07832/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 10/06/2024. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento a tutti i capi di imputazione, contestando la configurabilità dei reati, la loro riconducibilità al ricorrente, la sussistenza delle aggravanti ex art. 61, nn. 7 e 11 c.p., il diniego delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge. La Corte di cassazione rileva però che i motivi erano generici, privi della specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p., e inoltre miravano a una nuova valutazione delle prove e a una ricostruzione alternativa dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità. Anche le censure sul trattamento sanzionatorio sono state ritenute inammissibili perché attinenti a valutazioni discrezionali del giudice di merito, sorrette da motivazione non manifestamente illogica.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla genericità dei motivi, sulla loro non correlazione con la motivazione della sentenza impugnata e sulla proposizione di doglianze volte a una rivalutazione del merito probatorio e del trattamento sanzionatorio, profili estranei al sindacato di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di ricorso devono essere specifici; la mancanza di specificità, anche per assenza di correlazione con la motivazione impugnata, comporta inammissibilità.

  • art. 61, n. 7 c.p.

    Aggravante contestata dalla difesa, ma le doglianze sulla sua configurabilità non sono state ritenute scrutinabili per difetto di specificità e per devoluzione indebita al giudizio di legittimità.

  • art. 61, n. 11 c.p.

    Aggravante contestata dalla difesa, ma la relativa censura è stata ritenuta generica e non ammissibile in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione delle censure già svolte in appello non soddisfa l'onere di specificità.
  • È inammissibile il ricorso che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • La sindacabilità in cassazione del trattamento sanzionatorio è limitata ai casi in cui la decisione sia priva di motivazione, frutto di arbitrio o di manifesta illogicità; altrimenti la determinazione della pena resta riservata al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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