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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23817/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari. Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 125, 274 e 275 c.p.p. e vizi di motivazione, sostenendo che il giudice si era basato su precedenti di polizia non sfociati in processi e su un episodio (ritrovamento di 5 kg di cocaina il 9/7/2019) senza attualizzare la condotta, omettendo di valutare il "tempo silente" (sei anni dai fatti, due anni e mezzo in carcere) e l'esclusione di responsabilità per tre reati satellite. Chiedeva che fosse valutata la reale probabilità di reiterazione e l'idoneità del domicilio proposto (Comune di Bovalino) per gli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Motivazione: il sindacato di legittimità è limitato al controllo dell'esistenza di un apparato argomentativo logico e non alla riconsiderazione piena della gravità indiziaria quando la motivazione è adeguata; l'appello cautelare deve indicare specificamente capi e motivi (art. 310 c.p.p., con richiamo a artt. 581 e 591 c.p.p.). Il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un "novum" sopravvenuto rispetto all'applicazione della misura idoneo a vincere la presunzione relativa di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. La giurisprudenza richiede fatti nuovi e concreti per ritenere attenuate le esigenze cautelari; il tempo trascorso dalla commissione dei reati ("tempo silente") non è di per sé decisivo se non correlato a fatti sopravvenuti dall'applicazione della misura. Il Tribunale del riesame aveva correttamente valorizzato elementi di fatto come precedenti di polizia, frequentazioni, l'avviso orale e il Daspo e l'episodio del 9/7/2019, ritenendo non vinta la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere. Inoltre, se la presunzione non è stata vinta, non è necessario valorizzare l'idoneità del domicilio proposto; la valutazione del giudice sull'inadeguatezza del domicilio di Bovalino è stata ancorata a elementi fattuali e non meramente astratta.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 74

    Riferimento al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti quale contestazione sostanziale nell'originario provvedimento cautelare; contribuisce a giustificare la presunzione di pericolosità prevista per reati di particolare gravità

  • d.P.R. 309/1990, art. 73

    Riferimento ai reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti come capo di imputazione; utilizzato nel quadro che giustifica la misura cautelare

  • codice penale, art. 110

    Richiamato in relazione al concorso di reati (concorso di persone) quale fattispecie accessoria alla contestazione

  • codice di procedura penale, art. 125

    Richiamato dal ricorrente tra le norme denunciate: norma relativa alle garanzie processuali del difensore; la Corte però non ravvisa violazioni che incidano sull'ammissibilità del ricorso

  • codice di procedura penale, art. 274

    Richiamato dal ricorrente: norma concernente le forme e i termini dell'istruttoria e della motivazione; la Corte valuta il vizio di motivazione in termini di esistenza di un apparato argomentativo logico

  • codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Norma fondamentale nel caso: prevede presunzione relativa di pericolosità per talune fattispecie (es. reati connessi a traffico di stupefacenti) e giustifica l'adeguatezza della custodia in carcere fino a prova contraria fondata su fatti nuovi che dimostrino lo scioglimento dei legami criminali o ravvedimento

  • codice di procedura penale, art. 310

    Disciplina dell'appello cautelare: applicabilità delle regole ordinarie di impugnazione; l'impugnazione deve indicare specificamente capi e motivi, come richiamato dalla Corte

  • codice di procedura penale, artt. 581 e 591

    Richiamati per riaffermare che l'appello cautelare segue le norme ordinarie in materia di impugnazioni e deve contenere indicazione precisa dei motivi e dei punti contestati

  • codice di procedura penale, art. 299

    Richiamato rispetto al concetto di "tempo silente": la valutazione del tempo ai fini della revoca o della sostituzione della misura riguarda il periodo dal momento dell'applicazione o esecuzione della misura, non il tempo intercorso dalla commissione del reato

Massime di principio

  • L'appello cautelare è limitato al controllo della regolarità formale e della presenza di un apparato argomentativo logico: non è ammessa una piena riconsiderazione della gravità indiziaria se la motivazione è adeguata
  • Per i reati che attivano la presunzione relativa di pericolosità (art. 275, comma 3 c.p.p.) la custodia in carcere si presume adeguata e può essere revocata o attenuata solo sulla base di fatti nuovi, concreti e positivamente valutabili che dimostrino lo scioglimento dei legami criminali o il ravvedimento
  • Il cosiddetto "tempo silente" (intervallo tra i fatti e la richiesta di sostituzione) non è di per sé idoneo a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari; rileva invece il tempo decorrente dall'applicazione/esecuzione della misura e la presenza di novità sopravvenute in quel lasso temporale
  • Il ricorrente deve indicare specificamente i capi e i motivi dell'impugnazione (art. 310 c.p.p. e artt. 581 e 591 c.p.p.): argomentazioni generiche o meramente evocative non sono sufficienti per far dichiarare l'inosservanza della presunzione
  • Se la presunzione di adeguatezza della custodia non è stata vinta con fatti nuovi, non è necessario che il giudice valuti compiutamente l'idoneità del domicilio proposto; la valutazione della _sussistenza_ della presunzione precede quella dell'idoneità del luogo di esecuzione
  • Il giudice del riesame può valorizzare precedenti di polizia, frequentazioni e singoli episodi (es. ritrovamenti in casa) per formulare una prognosi sulla attualità del pericolo di reiterazione, purché tali valutazioni siano ancorate a elementi di fatto non contraddittori

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