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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36662/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza dell’11 dicembre 2025 della Corte d’appello di Torino, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ivrea per furto in abitazione, reato riqualificato ai sensi dell’art. 624-bis c.p. L’imputato era stato condannato, con riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p., ritenute prevalenti sull’aggravante contestata, alla pena di due anni e sei mesi di reclusione e 600 euro di multa. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in relazione all’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Con il secondo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 20-bis e 133 c.p. e alla ratio della riforma Cartabia, contestando il diniego di sostituzione della pena detentiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché riproponeva una censura già formulata in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e riguardava l’attendibilità della persona offesa, valutazione di fatto non sindacabile in cassazione in assenza di manifeste contraddizioni, congetture non verificabili o massime di esperienza prive di plausibilità, condizioni non riscontrate nel caso concreto. Il secondo motivo è manifestamente infondato: il diniego della sostituzione della pena detentiva breve non richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri dell’art. 133 c.p. e può fondarsi sulla valorizzazione del parametro ritenuto ostativo all’efficacia rieducativa della pena sostitutiva. Nel caso concreto, la personalità dell’imputato, i precedenti per reati contro il patrimonio e il comportamento processuale privo di resipiscenza erano stati ritenuti elementi sufficienti a giustificare il diniego. La condanna di merito resta ferma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    la Corte d'appello di Torino in data 11 dicembre 2025 aveva confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 624 bis cod.pen.

    La disposizione individua il reato per il quale è stata confermata la condanna, riqualificata in sede di merito.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    concesse le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. prevalenti sulla contestata aggravante, lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

    Nel caso concreto l’attenuante è stata riconosciuta e ritenuta prevalente sull’aggravante contestata ai fini della determinazione della pena.

  • art. 20-bis c.p.

    in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, anche a seguito della disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il diniego della sostituzione non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati dall'art.133 cod. pen., ma può essere giustificato anche dalla sola valorizzazione di quello che, tra di essi, sia ritenuto ostativo all'efficacia rieducativa della pena sostitutiva.

    Il diniego della pena sostitutiva può fondarsi anche sulla valorizzazione di un solo parametro ritenuto ostativo all’efficacia rieducativa, senza esame necessario di tutti i criteri dell’art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, anche a seguito della disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il diniego della sostituzione non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati dall'art.133 cod. pen., ma può essere giustificato anche dalla sola valorizzazione di quello che, tra di essi, sia ritenuto ostativo all'efficacia rieducativa della pena sostitutiva.

    La valutazione dei parametri dell’art. 133 c.p. ai fini della sostituzione non deve essere necessariamente esaustiva: può bastare il parametro che, nel caso concreto, osti all’efficacia rieducativa della pena sostitutiva.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta il pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L’attendibilità della persona offesa è una valutazione di fatto, non sindacabile in cassazione salvo che la motivazione presenti manifeste contraddizioni, si fondi su congetture prive di verifica empirica o faccia ricorso a regole generali prive di plausibilità.
  • Il motivo di ricorso che ripropone una censura già formulata in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile.
  • Il diniego della sostituzione di una pena detentiva breve non richiede necessariamente la valutazione di tutti i parametri dell’art. 133 c.p.; può essere motivato valorizzando anche uno solo dei parametri ritenuto ostativo all’efficacia rieducativa della pena sostitutiva.
  • La personalità dell’imputato, i precedenti per reati contro il patrimonio e un comportamento processuale privo di resipiscenza possono costituire, se ritenuti adeguatamente motivati, elementi sufficienti a negare la sostituzione della pena detentiva.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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