Cassazione Penale, Sentenza n. 35136/2025 del 28/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di rigetto del riesame che ha confermato gli arresti domiciliari applicati dal Gip per concorso in estorsione. La difesa propone tre motivi: (1) violazione dell'art. 291 c.p.p. e art. 309, commi 5 e 10 c.p.p. per presunta omessa trasmissione al Gip di verbali di o.c.p. richiamati a riscontro delle intercettazioni e per presunta lesione del diritto di difesa e vizio di motivazione sull'individuazione del ricorrente; (2) inosservanza e/o errata applicazione dell'art. 273 c.p.p. in relazione all'art. 192 c.p.p., sostenendo che le intercettazioni del coindagato Torchiaro sarebbero autoaccusatorie/inattendibili e non sarebbero idonee a produrre elementi indiziari a carico del ricorrente; (3) inosservanza e/o errata applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. con vizio di motivazione circa le esigenze cautelari, contestando l'assenza di autonoma valutazione del Tribunale, la non attualità del pericolo rispetto al tempus commissi delicti (maggio 2023) e la proporzionalità della misura.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure: (i) l'omessa trasmissione di atti da parte del pubblico ministero al Gip non determina automaticamente l'inefficacia della misura cautelare a meno che quegli atti non fossero stati effettivamente inviati unitamente alla richiesta della misura; la selezione documentale compiuta dal PM è ammissibile e l'informativa può fungere da fondamento dell'ordinanza cautelare; (ii) le intercettazioni del coindagato costituiscono elemento indiziario valido e, trattandosi di conversazioni dalle quali emergono riferimenti nominativi e fatti concordanti con il servizio di osservazione, hanno efficacia probatoria anche senza riscontri aggiuntivi; (iii) le esigenze cautelari sono attuali e concrete perché desumibili dalle modalità gravi e organizzate del fatto, dai collegamenti con l'ambiente criminoso e dal precedente per stupefacenti del 2015; la misura degli arresti domiciliari è stata ritenuta proporzionata. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamata dalla difesa in relazione alla trasmissione degli atti; la Corte afferma che l'inefficacia della misura non deriva dall'omessa trasmissione da parte del PM di atti al Gip, salvo che quegli atti fossero stati effettivamente allegati alla richiesta di misura
art. 309, commi 5 e 10 cod. proc. pen.
Norme richiamate in tema di efficacia dell'ordinanza cautelare; la Corte chiarisce che l'inefficacia ex art. 309 non opera se non risulta che l'atto non trasmesso era stato inviato insieme alla richiesta di misura
Rilevante per la valutazione delle intercettazioni e del loro uso probatorio; la Corte valuta le intercettazioni del coindagato come idonee a fondare indizi a carico del ricorrente
art. 192 cod. proc. pen. (compreso comma terzo)
Richiamato dalla difesa per la necessità di riscontri alle intercettazioni; la Corte conferma che conversazioni fra terzi che contengono elementi di accusa possono costituire prova diretta anche senza riscontro, purché valutate con criteri di linearità logica
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Norme sulle esigenze cautelari e sulla misura; la Corte ritiene legittimo dedurre il pericolo di reiterazione dalle modalità della condotta, dai collegamenti e dalla gravità dell'episodio, anche se il fatto è anteriore nel tempo
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente per la valutazione del pericolo di reiterazione; la Corte ammette che il pericolo possa derivare da collegamenti e propensioni del soggetto, non solo dalla temporalità dei fatti
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso
Norma del codice stupefacenti; citata come riferimento al precedente penale del ricorrente del 2015, ritenuto avere rilevanza nel quadro valutativo delle esigenze cautelari
Massime di principio
- L'omessa trasmissione al tribunale del riesame di documenti che il PM non aveva allegato alla richiesta di misura non comporta automaticamente l'inefficacia della misura cautelare; l'eccezione può al più rendere inutilizzabili quegli atti che presuppongono le omissioni.
- Il pubblico ministero ha discrezionalità nella scelta degli atti da produrre a sostegno della richiesta cautelare: informativa o relazioni che riassumono le indagini possono valere come fondamento dell'ordinanza, se l'esposizione risulta compiuta e significativa.
- Le intercettazioni tra terzi possono costituire fonte diretta di prova a carico di un indagato anche senza riscontro, purché il contenuto sia logicamente valutato e offra elementi individualizzanti (es. nomi, ruoli, dettagli concordanti con altre risultanze).
- La valutazione delle esigenze cautelari può considerare la gravità, l'organizzazione e le modalità della condotta contestata e i collegamenti dell'indagato con ambienti criminosi; il tempo trascorso dall'evento non esclude perciò automaticamente il pericolo di reiterazione.
- Le censure meramente generiche sulla proporzionalità della misura sono deboli; occorre dimostrare concretamente la non adeguatezza o eccessività della misura rispetto al caso concreto e alle esigenze cautelari concretamente emerse.
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