Ordinanza n. 1123/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: A) del provvedimento dell'Ufficio dei Monopoli per la Campania - Sede di Napoli, prot. n. 63075RU dell'08.10.2025, con cui è stata rigettata l'istanza di autorizzazione ex art. 62‑quater, comma 5‑bis, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, presentata da VAPETRADE ITALIA S.R.L.S. per l'esercizio di vicinato sito in Napoli, via Toledo n. 323; B) per quanto occorra, della decisione della Direzione Territoriale Campania - ADM del 22.01.2026 (prot. ADMDT007.REGISTRO UFFICIALE.0009680.22‑01‑2026.U), recante rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il suddetto diniego; C) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'autorizzazione ex art. 62-quater, comma 5-bis, d.lgs. 504/1995 per l'esercizio di vicinato, confermato in sede di ricorso gerarchico
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'Ufficio dei Monopoli per la Campania che ha rigettato l'istanza di autorizzazione prevista dall'art. 62-quater, comma 5-bis, d.lgs. 504/1995, nonché, per quanto occorra, la successiva decisione della Direzione Territoriale Campania dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di rigetto del ricorso gerarchico. È stata proposta anche domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Il testo dell'ordinanza non specifica le singole censure di legittimità dedotte.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare nel merito mediante concessione o diniego della sospensione. Ha ritenuto necessario un approfondito esame delle censure in sede di merito e ha valutato che le esigenze cautelari prospettate potessero essere soddisfatte attraverso la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. La trattazione di merito è stata fissata per l'udienza pubblica del 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62-quater, comma 5-bis, d.lgs. 504/1995
È la disposizione posta a fondamento dell'istanza di autorizzazione richiesta dalla società per l'esercizio di vicinato; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.
Consente, quando le esigenze cautelari possano essere soddisfatte mediante una sollecita definizione del giudizio, di fissare con priorità la data di discussione del merito; il TAR lo ha applicato fissando l'udienza pubblica del 17 novembre 2026.
Massime di principio
- Quando il ricorso cautelare richiede un approfondito esame delle censure nel merito e le esigenze prospettate possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio, il giudice amministrativo può fare applicazione dell'art. 55, comma 10, c.p.a. fissando sollecitamente l'udienza di merito, senza pronunciarsi sulla sospensione dell'atto impugnato.
- La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una misura di gestione della domanda cautelare alternativa alla decisione immediata sulla sospensione, quando la tutela cautelare può essere assicurata dalla prossima definizione del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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