Cassazione Civile, Ordinanza n. 26357/2023 del 12/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Toscana che aveva respinto il suo appello contro il rigetto, da parte della CTP di Siena, del ricorso avverso sei estratti di ruolo e le relative cartelle di pagamento. In appello la CTR aveva ritenuto che le cartelle fossero state ritualmente notificate e che, non essendo state impugnate nei termini, non potessero essere rimesse in discussione. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto, dopo aver affermato di avere avuto conoscenza delle cartelle solo in data 15.11.2012 e di aver presentato istanza di rateizzazione il 29.11.2012, vizi di notifica per ciascuna cartella. La doglianza è stata però ritenuta inammissibile perché formulata in modo generico, senza indicazione della rubrica, senza specifica indicazione delle norme violate e senza confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; inoltre mancava l’autosufficienza, non essendo state trascritte le relate di notifica né localizzati i documenti nel fascicolo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l’unico motivo di ricorso e, per conseguenza, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura non rispettasse il principio di specificità dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. e difettasse di autosufficienza, poiché non riportava il contenuto degli atti di notifica contestati né indicava dove fossero rintracciabili negli atti di causa. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: occorre indicare la rubrica, le ragioni della censura, le norme violate e il necessario confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la violazione del principio di specificità impone di enunciare in modo chiaro la rubrica del motivo, le norme asseritamente violate e il nesso tra la censura e la motivazione della sentenza impugnata; una doglianza meramente assertiva è inammissibile.
- Quando si contesta la rituale notificazione di cartelle di pagamento, il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza trascrivendo le parti rilevanti delle relate di notifica e degli atti del procedimento notificatorio, così da consentire il controllo della censura sulla sola base del ricorso.
- L’esercizio del potere di esame diretto degli atti da parte della Corte di cassazione presuppone l’ammissibilità del motivo: l’assenza di specificità o di autosufficienza non può essere sanata mediante l’accesso al fascicolo.
- La mancata localizzazione processuale dei documenti richiamati nel ricorso è, da sola, causa di inammissibilità della censura, perché impedisce alla Corte di verificare la doglianza senza ricorrere a fonti esterne al ricorso.
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